Condono edilizio: Google Street View e fatto notorio nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 2242 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può fondare il proprio convincimento su informazioni acquisibili in rete e verificabili mediante il confronto fra più fonti, qualificabili come fatto notorio rimesso alla sua scienza e disponibilità, purché tali elementi non costituiscano il fondamento esclusivo né decisivo della decisione e il compendio probatorio ritualmente acquisito resti autonomo e sufficiente. Non è pertanto configurabile alcuna lesione del principio del contraddittorio né del divieto di utilizzo di elementi estranei al fascicolo processuale. Il parere favorevole espresso da un ente parco non è dirimente ai fini della valutazione di compatibilità idrogeologica, riservata per legge alla Regione, e non è idoneo a superare le valutazioni negative fondate su un’istruttoria approfondita. La circostanza che l’area interessata sia caratterizzata da edificato abusivo, in parte già condonato, non integra di per sé profili di disparità di trattamento.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile ad uso residenziale realizzato in assenza dei titoli abilitativi presenta nel 1995 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994. A tal fine richiede alla Regione la valutazione di compatibilità idrogeologica del fabbricato.
La Regione esprime parere negativo, rilevando la localizzazione dell’immobile su area di spiaggia, l’arretramento della linea di costa, la classificazione dell’area come C2S2 nel Piano Regionale delle Coste e il raggiungimento della base dell’edificio da parte dell’acqua durante le mareggiate. Su questa base il Comune, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, respinge la domanda di condono. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, seguito dall’opposizione dell’ente, viene trasposto in sede giurisdizionale davanti al TAR Puglia, che lo respinge. Il soccombente appella.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo d’appello contesta la violazione dell’art. 64 c.p.a.: il TAR avrebbe fondato il rigetto su immagini tratte da Google Street View mai prodotte in giudizio, avrebbe disatteso la perizia di parte e svalutato il parere favorevole dell’Ente Parco.
Il Consiglio di Stato esclude anzitutto la lamentata violazione delle regole probatorie. Il giudice di primo grado ha valutato un materiale istruttorio plural e ritualmente versato in atti: documentazione fotografica della Regione, atti depositati dal ricorrente, estratti cartografici sull’evoluzione della linea di costa. La stessa relazione tecnica di parte è stata valorizzata nella parte in cui attesta una distanza dal piede della spiaggia di 27,80 metri secondo la rilevazione più recente, dato coerente con le conclusioni regionali.
Quanto alle immagini da Google Street View, il Collegio afferma che le informazioni acquisibili in rete e verificabili mediante il confronto fra più fonti costituiscono elemento conoscitivo di dominio pubblico, riconducibile al fatto notorio. Tali informazioni, tuttavia, non hanno costituito il fondamento esclusivo né decisivo della decisione: sono state richiamate come elemento meramente confermativo di un quadro fattuale già delineato. Anche prescindendone, la motivazione resta sorretta da un compendio probatorio autonomo e sufficiente.
Infondata è anche la censura sul parere dell’Ente Parco, correttamente ritenuto non dirimente perché proveniente da autorità priva di competenza in materia di compatibilità idrogeologica, riservata alla Regione. Il parere non era comunque idoneo a superare le valutazioni negative regionali, fondate su dati tecnici e cartografici relativi allo stato dei luoghi, all’arretramento della linea di costa e all’esposizione ai fenomeni meteomarini.
L’appello è respinto con conferma della sentenza e degli atti impugnati. Il Collegio esclude infine la disparità di trattamento, poiché la zona è sì caratterizzata da edificato ampiamente abusivo e in parte condonato, ma ciò non fa emergere profili di illegittimità. L’appellante è condannato alle spese del grado.
Nota della Redazione
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