Confisca del veicolo di terzi, motivazione apparente e rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 37622 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca del veicolo condotto dal condannato ma appartenente a terzi, è affetta da motivazione apparente la sentenza d’appello che confermi il provvedimento ablatorio affermando soltanto che la revoca non è possibile, trattandosi di sanzione prevista dalla legge, senza farsi carico delle ragioni dedotte dalla parte sull’altrui titolarità del bene. La motivazione non può risolversi nell’enunciazione astratta della previsione sanzionatoria: deve confrontarsi con la circostanza rappresentata dalla difesa e darne conto. Nel giudizio di legittimità resta preclusa la rivalutazione degli elementi di fatto e la rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio non è necessaria un’attestazione documentale sulla definitività del pregresso accertamento, essendo sufficiente un minimo di prova, unitamente alla mancata allegazione di elementi contrari.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 14.01.2025, resa all’esito di giudizio non partecipato, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, accertato il 10.09.2022, alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda. L’imputato era stato sorpreso alla guida di un’autovettura senza mai aver conseguito il titolo abilitativo.
Avverso la pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la nullità del processo per omessa traduzione dell’imputato, che all’udienza del 4 giugno 2024 si trovava detenuto per altra causa; l’insussistenza della recidiva nel biennio; l’illegittimità della confisca del veicolo, appartenente a terzi. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Dalla consultazione degli atti, accessibili alla Corte in ragione della natura processuale della censura, risulta che l’imputato, detenuto per altra causa, aveva rinunciato a comparire all’udienza del 4 giugno 2024, con dichiarazione resa alla Direzione del carcere in data 27.05.2024. Esclusa la rinuncia, non si configura alcuna nullità della sentenza di primo grado per grave compromissione del diritto di difesa.
Il secondo motivo sollecita una non consentita rivalutazione del contenuto della deposizione testimoniale. La Corte ribadisce che al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, richiamando Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601.
Quanto alla recidiva nel biennio, la Corte territoriale ha correttamente applicato l’orientamento secondo cui, in tema di guida senza patente, non è necessario acquisire un’attestazione documentale circa la definitività del pregresso illecito, essendo sufficiente un minimo di prova — verbale di contestazione, dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria — unitamente alla mancata allegazione di elementi contrari (Sez. 7 n. 11916 del 14.03.2024, Rv. 286200-01). Nella specie la Corte ha valorizzato la testimonianza dell’operatore di P.G., che aveva verificato tramite banca dati come il ricorrente, incorso nel biennio nella medesima violazione, non avesse impugnato la sanzione precedente.
È invece fondato il terzo motivo. Investita della doglianza sull’appartenenza a terzi della vettura, la Corte d’appello ha confermato la confisca affermando che la revoca non è possibile, trattandosi di sanzione prevista dalla legge. Per la Corte di cassazione la motivazione è solo apparente: il giudice di merito non si è fatto carico di rendere conto delle ragioni poste a fondamento del decisum a fronte della circostanza rappresentata dalla parte, incorrendo nel vizio lamentato.
La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla confisca dell’autovettura, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Napoli; il ricorso è rigettato nel resto e si dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell’imputato.
Nota della Redazione
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