Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 7 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la presentazione del conto giudiziale in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione del termine determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il giudice monocratico definisce il procedimento con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e seguenti c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito all’attività di agente contabile esterno per un comune per la gestione dell’imposta di soggiorno di una struttura ricettiva. L’istanza chiedeva altresì l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione, in caso di inadempimento, della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile.
Il giudice monocratico, con proprio decreto, ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. L’agente contabile ha poi comunicato di aver depositato il conto dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2018. Il comune ha confermato la trasmissione del conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro processuale del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c..
Su tale base, il giudice rileva che il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione dei termini. Il dato è confermato dalla nota del comune, che dà atto della trasmissione del conto giudiziale debitamente parificato.
Pertanto, in accoglimento delle richieste del pubblico ministero, il giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.
La Sezione precisa infine che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e seguenti c.g.c.. La pronuncia sull’estinzione del giudizio non esaurisce dunque il controllo contabile, ma ne segna solo la fase introduttiva, che viene meno per il venir meno dell’interesse alla fissazione del termine.
Nota della Redazione
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