Doppia conforme e assemblaggio degli atti rendono inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 3781 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la conferma della sentenza di primo grado fondata sulle stesse ragioni di fatto integra la doppia conforme ex art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della doglianza di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., ove il ricorrente non indichi, nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., sotto quale profilo le ragioni di fatto delle due decisioni siano tra loro diverse. È altresì inammissibile il motivo costruito per assemblaggio di atti o per copia e incolla di ampi brani della sentenza impugnata e dell’atto di appello, perché non consente alla Corte di individuare le censure e i fatti decisivi oggetto di discussione. La censura di violazione di legge che si limiti a un elenco di norme, senza indicare la norma violata né raffrontarla con la ratio decidendi, non soddisfa il requisito di specificità.
Il Fatto
Il ricorrente convinse in giudizio, davanti al Tribunale di Pavia, la società di leasing affinché fosse accertato il confine tra il proprio fondo e quello della convenuta, dichiarata l’inesistenza di servitù e ordinata la restituzione della porzione occupata previa rimozione delle opere.
La convenuta eccepì l’esistenza di un giudicato sui confini e, in via riconvenzionale, chiese il riconoscimento dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Il Tribunale rigettò le domande dell’attore e accolse la riconvenzionale, richiamando il lodo arbitrale del 1993. La Corte d’appello di Milano rigettò l’appello principale e dichiarò assorbito quello incidentale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura di omesso esame di fatti decisivi. Rileva che entrambe le sentenze di merito hanno riconosciuto la fondatezza delle domande della società e disatteso quelle del ricorrente, integrandosi così la doppia conforme. Il ricorrente non ha però indicato sotto quale profilo le ragioni di fatto delle due decisioni siano tra loro diverse, come imposto dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., secondo il consolidato orientamento richiamato.
Quanto all’asserita assenza di motivazione, la Corte esclude che la sentenza d’appello presenti le anomalie denunciabili in sede di legittimità, poiché reca una motivazione chiara e rispettosa del minimo costituzionale. Il ricorrente si limita a prospettare un mutamento dello stato dei luoghi sopravvenuto al giudicato del 2013, senza circostanziarlo né spiegarne l’incidenza sulle domande in tema di regolamento di confini, apposizione di termini e negatoria servitutis.
Il terzo, il quarto e il settimo motivo sono dichiarati inammissibili per la tecnica di redazione: ciascuno riproduce in sequenza pagine della sentenza impugnata e dell’atto di appello, secondo lo schema dell’assemblaggio, senza consentire l’individuazione delle censure e dei fatti decisivi. Opera inoltre, per ciascuno, il principio della doppia conforme.
Il quinto motivo, che denuncia l’omessa pronuncia del Tribunale di Voghera, è inammissibile per difetto di specificità: non indica la norma di diritto assunta violata. La Corte ricorda che l’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. impone al ricorrente di esaminare il contenuto precettivo della norma e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Nel merito, la ratio decidendi della sentenza d’appello è che la decisione del 2013 si è pronunciata proprio sulla domanda riconvenzionale di regolamento di confini.
Il sesto motivo, che invoca la sopravvenuta nullità del giudicato per difetto di integrità del contraddittorio, è parimenti inammissibile: non indica la norma violata e non è qualificabile come eccezione di giudicato, poiché la sentenza che ha dichiarato la nullità non è definitiva. L’ottavo motivo si risolve in un mero elenco di norme del codice civile, privo di contenuto e insufficiente a soddisfare la specificità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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