Controllo Corte dei conti sulle spese elettorali: conformità e regolarità documentale accertate (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 88 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il collegio di controllo istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel verificare i rendiconti delle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle elezioni comunali dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, accerta la conformità a legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Il controllo è limitato a tali due profili, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), della l. n. 96/2012, e non si estende al merito delle scelte di spesa. La presentazione di un rendiconto negativo, con dichiarazione penalmente rilevante ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in cui la formazione attesta di non aver avuto entrate né sostenuto spese, integra adempimento idoneo, in assenza di riscontri contrari. All’esito dell’istruttoria, l’accertamento positivo conclude il procedimento con la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato i rendiconti delle spese elettorali delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni amministrative tenutesi nel Comune di Foggia nei giorni 22 e 23 ottobre 2023, per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale.

Alla competizione hanno preso parte 23 liste. Di queste, 15 hanno presentato un rendiconto negativo, con dichiarazione penalmente rilevante ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestando di non aver avuto entrate né sostenuto spese. Le restanti hanno documentato spese di campagna elettorale. Il Collegio ha quindi verificato la conformità a legge delle spese e la regolarità della documentazione prodotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento. La l. 10 dicembre 1993, n. 515 disciplina le campagne elettorali, individuando all’art. 11, comma 1, le tipologie di spesa ammissibili — dalla produzione e diffusione dei materiali di propaganda all’organizzazione di manifestazioni, dalla stampa e raccolta dei moduli al personale impiegato — e prevedendo al comma 2 il calcolo forfettario del 30 per cento per le spese relative a locali, viaggi, soggiorni, telefonia e posta.

L’art. 13, comma 6, della l. n. 96/2012 estende alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli artt. 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. n. 515/1993, attribuendo a un collegio istituito presso le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il Collegio ha richiamato la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/2013/INPR, contenente i primi indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13 della l. n. 96/2012, e la deliberazione n. 12/2014/QMIG, sull’adeguamento organizzativo del controllo alle novità introdotte dal d.l. n. 149/2013 e dalla legge di conversione.

Quanto al perimetro del controllo, il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), della l. n. 96/2012, la verifica è limitata alla conformità alla legge delle spese sostenute e alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Il sindacato non si estende quindi al merito delle scelte di spesa.

All’esito dell’istruttoria, le spese sostenute dalle liste partecipanti sono risultate conformi a legge e la documentazione prodotta a prova delle stesse è risultata regolare. Il Collegio ha pertanto accertato tale conformità e regolarità, con le precisazioni contenute nell’allegato referto, disponendo la trasmissione della deliberazione e dell’allegato al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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