Responsabilità medica, prova incerta sull’origine cardiaca esclude il danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 39 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa del dirigente medico per il danno indiretto subito dall’amministrazione in conseguenza di un risarcimento transattivo presuppone la prova certa che il pregiudizio del paziente sia riconducibile a una condotta sanitaria inadeguata. Il rischio di soccombenza in un eventuale giudizio civile risarcitorio, valutato in termini meramente probabilistici, non integra tale prova e non è idoneo a fondare la responsabilità. Quando manca l’accertamento autoptico e le condizioni cliniche consentono ipotesi alternative circa le cause del decesso, la riferibilità dell’evento all’errore medico resta una mera probabilità, insufficiente a sostenere l’azione di responsabilità.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria ha citato in giudizio un dirigente medico, responsabile di una struttura di ambulatorio cardiologico di pronto soccorso di un’azienda ospedaliera, per il danno indiretto derivato dal risarcimento corrisposto in via transattiva agli eredi di un paziente. Quest’ultimo era deceduto al proprio domicilio per una sindrome coronarica acuta a meno di un’ora dalla dimissione dal pronto soccorso cardiologico.

Secondo l’organo requirente il medico avrebbe omesso, con condotta imprudente, negligente e imperita, di prolungare l’osservazione del paziente — già noto per un precedente ricovero concluso con diagnosi di sindrome coronarica acuta — e di procedere a un approfondimento diagnostico mediante valutazione seriata degli enzimi miocardio specifici, con eventuale ripetizione degli accertamenti ECG ed ecocardiografici. La Procura ha chiesto la condanna al pagamento di € 280.000 in favore della Regione Umbria, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il convenuto non si è costituito; la Regione ha spiegato intervento adesivo dipendente, concludendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’inquadramento dell’azione come volta all’accertamento della responsabilità amministrativa correlata al danno indiretto subito dall’azienda ospedaliera e dalla Regione per effetto del risarcimento liquidato agli eredi del terzo danneggiato. L’azione è dichiarata infondata.

Il Collegio ricostruisce la vicenda clinica: il paziente era stato ricoverato in cardiologia per dolore toracico irradiato al collo e dimesso in buone condizioni con diagnosi di sindrome coronarica acuta. Il medico legale interno dell’azienda, nella propria relazione, non aveva ravvisato profili di responsabilità del sanitario, ritenendo che la condotta del medico del pronto soccorso non avesse svolto un ruolo causale o concausale nell’esito, giudicato imprevisto e imprevedibile e più probabilmente correlato alla grave neoplasia ematologica da cui il paziente era affetto. Tale parere è condiviso dalla Corte.

Viene invece disatteso il punto di vista dei consulenti del Comitato gestione sinistri, i quali avevano prospettato il rischio di soccombenza dell’azienda in un possibile giudizio civile risarcitorio. Il criterio seguito non è ritenuto appagante, sia perché del tutto probabilistico e riferito a un fattore estraneo — il giudizio civile —, sia perché non dà conto di verosimili ipotesi alternative sulle cause della morte.

La Corte rileva che il paziente presentava una invasione metastatica potenzialmente estesa al sistema nervoso centrale e ad altri distretti vascolari; che la diagnosi di sindrome coronarica acuta e infarto miocardico è solo una probabilità, non accertata per la mancanza dell’autopsia; che si potrebbe ipotizzare una cardiotossicità da chemioterapia per il trattamento del linfoma. L’omissione di ulteriori accertamenti potrebbe semmai riguardare il solo monitoraggio della troponina, mentre una nuova coronarografia era controindicata per la doppia aggregazione del paziente.

In definitiva, non può considerarsi raggiunta la prova in ordine alla responsabilità amministrativa del convenuto, con conseguente rigetto della domanda. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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