Difetto di giurisdizione amministrativa sulla regressione tariffaria disposta dalla ASL (TAR Campania n. 478 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario la controversia in cui il soggetto accreditato contesti le modalità e i tempi con cui l’ASL ha disposto la regressione tariffaria, quando la censura non investe il provvedimento a monte che ha fissato il tetto di spesa e i criteri di calcolo. In tale ipotesi l’azienda sanitaria non esercita poteri autoritativi ma compie atti paritetici, iure privatorum, che incidono sull’entità del corrispettivo spettante in forza dello stesso accordo contrattuale. L’eventuale lesione del legittimo affidamento attiene ai profili patrimoniali del rapporto e non al corretto esercizio della funzione amministrativa. La posizione soggettiva dedotta è quindi di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società titolare di un centro accreditato per l’esercizio in forma aggregata della medicina di laboratorio ha impugnato le deliberazioni con cui l’ASL Napoli 3 Sud ha definito la regressione tariffaria per la macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale relativa all’anno 2017, poi rettificate con successivo provvedimento del 2022.
La ricorrente ha dedotto la mancanza di dati consuntivati certi, la violazione del legittimo affidamento e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, oltre alle modalità e ai tempi di attivazione dei procedimenti di recupero. L’amministrazione ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per effetto della sottoscrizione della clausola di salvaguardia e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare, richiamando le Sezioni Unite n. 7908/2023 e n. 7902/2023. In quella sede la Suprema Corte ha qualificato le doglianze relative alla regressione tariffaria come censure vertenti esclusivamente sulle modalità e sui tempi con cui il recupero è stato disposto, e non sui provvedimenti a monte che hanno determinato il tetto di spesa e i criteri di calcolo.
Ad essere contestato, secondo tale impostazione, è solo il “come” e il “quando” la regressione è stata effettuata. In questo contesto l’ASL non agisce nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo spettante al centro, riducendolo sulla base dei meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale, mediante mere operazioni di calcolo.
Il Collegio osserva che lo stesso richiamo, da parte della ricorrente, alla violazione del legittimo affidamento — regola tipica dei rapporti contrattuali — è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell’azienda ma tende unicamente a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il petitum sostanziale ha ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del soggetto accreditato. L’ASL, da un lato, è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall’altro, nel sistema sanitario vigente il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, con la conseguenza che la posizione dedotta è di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La circostanza che il ricorso sia stato notificato e depositato in epoca antecedente alle richiamate ordinanze delle Sezioni Unite giustifica la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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