Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 2085 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento del giudicato e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. In caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il quale provvede in sostituzione dell’ente, su richiesta della parte interessata, entro il termine fissato. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 473 del 12 novembre 2024, è stato accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo.

La sentenza è passata in giudicato il 12.12.2024, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 18.02.2025. Notificato il titolo il 12.11.2024 e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione non si è ritualmente costituita nel giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione del titolo. L’inadempimento è quindi accertato e il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è fondato.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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