Impugnabili subito le delibere di definizione tariffaria non la nota di recupero (Cons. Stato n. 4420 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’amministrazione sanitaria determina a consuntivo la regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sono immediatamente impugnabili, perché immediatamente lesive, anche se non corredate dal conteggio dell’importo da restituire. Il potere autoritativo si consuma con tali provvedimenti; la successiva nota di computo e recupero del credito è atto privo di valore provvedimentale e non consente di censurare tardivamente l’esercizio del potere già avvenuto. Il ritardo ingiustificato nell’adozione della delibera di definizione integra vizio di legittimità della delibera stessa, non degli atti successivi. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la contestazione investa le modalità di esercizio del potere sul piano temporale, restando devoluta al giudice ordinario la sola mera quantificazione e concreta debenza delle somme.
Il Fatto
Un laboratorio di analisi cliniche, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria locale gli ha intimato il pagamento di una somma corrispondente al credito accertato a titolo di regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016. Insieme alla nota ha impugnato le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per i medesimi anni.
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti, ravvisando l’illegittimità della richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, in linea con l’indirizzo che individua nel decorso del tempo il limite di ragionevolezza della regressione. L’azienda sanitaria ha proposto appello, deducendo fra l’altro il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso originario per il carattere non provvedimentale della nota e per la tardiva impugnazione delle delibere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.; si sottraggono le sole contestazioni sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Nel caso di specie la censura atteneva alla complessiva tempistica dell’esercizio del potere, profilo pubblicistico che radica la giurisdizione.
La Sezione ritiene non pertinenti le pronunce delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023 invocate dall’appellante: esse riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di esercizio del credito, senza alcuna censura alle delibere determinative dei criteri. Qui, invece, l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere quali atti presupposti.
Nel merito l’appello è fondato. Le delibere di determinazione a consuntivo dell’overselling sono immediatamente lesive e quindi soggette a impugnazione tempestiva, ancorché prive del conteggio dell’importo da restituire, essendo la struttura a conoscenza del proprio fatturato. Il Collegio corregge il ragionamento del primo giudice: l’illegittimità del ritardo ingiustificato nell’esercizio del potere di riequilibrio va riferita alla delibera di definizione della regressione, non agli atti successivi di conteggio o recupero. Ciò che deve essere compiuto ordinariamente nell’anno successivo a quello di riferimento è l’adozione del provvedimento di definizione in termini individuali, con l’indicazione degli importi massimi.
La nota impugnata in via principale costituisce pertanto una mera comunicazione, priva di valore provvedimentale lesivo e di forma procedimentale, trasmessa a scopo partecipativo e al fine di interrompere la prescrizione del credito. Omessa la tempestiva impugnazione delle delibere, il potere autoritativo ivi consumato non può più essere contestato attraverso l’impugnazione di atti successivi, nemmeno sotto il profilo della lungaggine del suo esercizio.
Ne consegue la dichiarazione di irricevibilità del ricorso originario per tardività rispetto alle delibere e di inammissibilità per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. quanto alla nota, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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