Accesso agli atti e interesse difensivo nel contenzioso sul canone unico (TAR Trentino-Alto Adige n. 170 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’intimazione di pagamento del canone unico patrimoniale, il contribuente che contesti l’assoggettabilità al canone e l’applicazione delle esenzioni ha un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai documenti relativi al trattamento impositivo riservato dall’ente concessionario a una fattispecie analoga. Tale interesse è preesistente all’istanza e non è costruito ex post. L’istanza di accesso che indichi puntualmente gli atti richiesti non è generica né esplorativa, anche quando la relativa documentazione sia detenuta da un soggetto di diritto privato che esercita attività di pubblico interesse. Il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza è pertanto illegittimo e il giudice accerta il diritto all’ostensione.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un “food court” all’interno di un centro commerciale di Bolzano. La società concessionaria del servizio di gestione del canone unico patrimoniale per conto del Comune le ha notificato un’intimazione di pagamento per i mezzi pubblicitari esposti, con sanzioni per l’asserita tardività della dichiarazione. La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al Tribunale ordinario, contestando l’assenza del presupposto impositivo, la mancata applicazione dell’esenzione prevista dal regolamento comunale, le tariffe e la motivazione.
Nel corso di quel giudizio ha chiesto alla concessionaria l’accesso alle dichiarazioni, alle autorizzazioni, agli avvisi di accertamento e ai rilievi istruttori relativi al centro commerciale “Centrum”, dotato di un “food court” simile al proprio. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare l’interpretazione applicativa delle norme sul canone in mancanza di una regolamentazione esplicita per i centri commerciali. Decorsi trenta giorni senza riscontro, si è formato il silenzio-rigetto; la difensora civica ha respinto la richiesta di riesame. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso per il secondo motivo, assorbendo il primo. Preliminarmente dichiara inammissibili per indeterminatezza, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a., le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalla resistente, in quanto non esplicate nell’atto di costituzione: la relativa valutazione resta preclusa.
Nel merito è pacifico che la ricorrente abbia impugnato l’intimazione e che il giudizio sia pendente. La documentazione richiesta è strumentale alla tutela in giudizio, poiché le norme del regolamento comunale sul canone lasciano spazio a diverse interpretazioni. La ricorrente ha contestato in particolare l’assimilabilità del proprio spazio ad area comune e la mancata applicazione dell’esenzione che sottrae al canone i mezzi pubblicitari inerenti all’attività esercitata nel medesimo luogo, oltre alla natura pubblicitaria dei cartelli e degli schermi e alle tariffe applicate.
L’istanza mira ad accertare il trattamento riservato dalla concessionaria a fattispecie analoghe, informazioni necessarie per la difesa. Richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. V, n. 6964 del 2021; Cons. Stato, sez. V, n. 7615 del 2021; TAR Lazio n. 8564 del 2021), il Collegio ravvisa un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. L’interesse è preesistente all’istanza, non costruito ex post.
La Corte esclude il carattere esplorativo della richiesta: gli atti sono puntualmente indicati (dichiarazioni annuali sulle pubblicità, autorizzazioni, avvisi di accertamento, fotografie e rilievi istruttori), e anche la loro eventuale inesistenza fornirebbe informazioni utili. La documentazione ha natura di documento amministrativo ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. d), l.p. n. 17/1993, in conformità all’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990, trattandosi di atti detenuti da soggetto privato nell’esercizio di attività di pubblico interesse.
La delimitazione dell’istanza a uno specifico procedimento inerente la pubblicità esclude che essa investa indiscriminatamente l’attività della resistente e non impone un’attività di ricerca ed elaborazione sproporzionata. Il Collegio dichiara quindi illegittimo il silenzio-rigetto, accerta il diritto all’ostensione e ordina l’esibizione entro trenta giorni, con condanna della resistente alle spese e compensazione nei confronti della controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
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