Mezzi di prova equivalenti e decadenza dall’aggiudicazione nei contratti pubblici (Cons. Stato n. 4414 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, l’art. 105 del d.lgs. n. 36/2023, nel rinviare all’Allegato II.8, impone alle stazioni appaltanti di accettare mezzi di prova equivalenti ai certificati e alle relazioni di prova, ivi compresa la documentazione tecnica del fabbricante, quando l’operatore economico non aveva accesso ai certificati o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non gli sia imputabile e purché dimostri che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti stabiliti. Ne deriva che la decadenza dall’aggiudicazione comminata dalla legge di gara per il mancato deposito di tali certificazioni non può essere dichiarata quando l’operatore abbia prodotto tutta la documentazione nella propria disponibilità e abbia allegato la dichiarazione del produttore attestante il rilascio dei certificati contestualmente alla consegna delle apparecchiature. La decadenza, inoltre, opera solo per la mancata comprova dei requisiti che la lex specialis effettivamente richiede, non di quelli ulteriori e non contemplati.

Il Fatto

La società seconda graduata impugna davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione di un accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti, deducendo l’omessa declaratoria di decadenza del raggruppamento primo graduato per la mancata comprova di alcuni requisiti di esecuzione previsti dal paragrafo XII.2 del Disciplinare di gara. La ricorrente chiede altresì l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 20676/2024, respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiara inammissibile l’azione di accertamento, accoglie in parte l’azione impugnatoria, annulla la comunicazione di stipula e dichiara l’inefficacia dell’accordo quadro, riconoscendo il diritto all’aggiudicazione in favore della seconda graduata previa verifica dei requisiti. Il raggruppamento aggiudicatario propone appello principale; la seconda graduata resiste e spiega appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato normativo. L’art. 105 del d.lgs. n. 36/2023 rinvia all’Allegato II.8, che impone di accettare altri mezzi di prova appropriati quando l’operatore non aveva accesso ai certificati o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non gli sia imputabile e che dimostri la soddisfazione dei requisiti.

Nel caso concreto, l’aggiudicataria ha trasmesso le dichiarazioni dei costruttori attestanti che i rapporti di taratura sarebbero stati rilasciati contestualmente alla consegna della merce, unitamente alla copia di cinque datasheet dai quali emerge il possesso dei requisiti minimi dell’Allegato 16. I certificati non erano disponibili perché rilasciabili solo con la consegna degli strumenti. L’appellante ha dunque prodotto quanto in suo possesso e la dichiarazione del produttore: ha pienamente assolto i propri obblighi, prima dell’esecuzione del contratto. La sentenza impugnata è quindi erronea sul capo oggetto dell’appello principale.

Quanto all’appello incidentale, il primo motivo censura la mancata comprova del legame tra i professionisti dello staff di progettazione e il progettista indicato, nonché la violazione dell’art. 36, comma 3, dell’Allegato II.2. Il motivo è infondato: il paragrafo XII.2, punto IV.3.2, richiede la comprova dei requisiti ivi indicati — composizione e qualità professionale dello staff — che non coincide con l’organigramma stabile richiesto alle società di ingegneria. Poiché la comprova di tali requisiti non è contestata, cade il presupposto della decadenza, comminata dalla legge di gara solo per la mancata comprova dei requisiti effettivamente richiesti.

Il secondo motivo incidentale reitera la censura di falsità della dichiarazione sul requisito premiale relativo alla gestione contemporanea di tredici cantieri. Il motivo è smentito dall’elenco delle apparecchiature per le verifiche degli impianti di terra, che annovera quattro apparecchiature riferite a un modello distinto da quello delle verifiche Icc, idonee alla potenza prevista dall’Allegato 16. L’atto impugnato è espressione di un potere correttamente esercitato.

In conclusione, l’appello principale è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è rigettato; l’appello incidentale è rigettato. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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