Annullamento d’ufficio del permesso di costruire e affidamento del privato (TAR Emilia-Romagna n. 225 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento d’ufficio del permesso di costruire, il termine annuale di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990 decorre dal momento di adozione del titolo abilitativo, da individuarsi nell’atto finale conclusivo del procedimento e non nell’invito al pagamento degli oneri né nella loro corresponsione. Il potere di autotutela presuppone l’effettiva illegittimità dell’atto e un interesse pubblico concreto e attuale, non identificabile nel solo ripristino della legalità violata. Nel calcolo della volumetria rilevante ai fini urbanistico-edilizi si considera la sola parte emergente dal piano di campagna, salvo che disposizioni urbanistiche espresse impongano di computare i volumi interrati. È illegittimo l’annullamento che ometta di ponderare l’affidamento del privato, specie in presenza di opera già realizzata. Il mero errore interpretativo del privato non integra falsa rappresentazione e non consente di derogare al termine.
Il Fatto
Il Comune di Bellaria Igea Marina rilasciava, il 23 giugno 2023, il permesso di costruire n. 56/2022 per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato alberghiero dismesso, con nuova costruzione a destinazione residenziale. La società ricorrente aveva versato oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e monetizzazione per complessivi € 481.542,25 e aveva iniziato i lavori il 2 gennaio 2024.
Il 3 giugno 2024 il Comune comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela, fondato su una relazione tecnica esterna che ricalcolava la volumetria includendo il piano interrato. Il 17 giugno 2024 la Dirigente annullava il titolo abilitativo ex art. 21-nonies l. n. 241/1990. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo tardività, vizi istruttori e carenza dei presupposti, chiedendo anche la restituzione degli oneri e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda cautelare con ordinanza n. 237/2024, bilanciando gli interessi e salvaguardando la re adhuc integra.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura di tardività, potenzialmente assorbente. Rileva che l’invito al pagamento del 18 aprile 2023 e il versamento del 24 maggio 2023 non valgono a perfezionare il titolo. Secondo l’art. 18, comma 11, L.R. 15/13 e l’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, il permesso si considera rilasciato solo con l’adozione dell’atto finale: nella specie il 23 giugno 2023. L’annullamento del 17 giugno 2024 è dunque tempestivo, seppur di pochi giorni.
Il Tribunale esclude però che ricorrano i presupposti della deroga al termine per falsa rappresentazione. L’errore nella quantificazione della volumetria, anche ammesso, costituisce al più errore di diritto sull’interpretazione della disciplina urbanistica. La falsità richiede un’immutatio veri non evincibile dal progetto presentato, poiché in caso contrario opera un concorso di colpa dell’Amministrazione, tenuta a verificare i presupposti del titolo.
Superata la questione del termine, il Collegio accoglie le doglianze sui presupposti dell’autotutela. Manca anzitutto l’illegittimità originaria dell’atto: per il calcolo della volumetria assume rilievo la sola parte emergente dal piano di campagna. L’art. 2.1 del RUE richiamato dalle parti conferma la non rilevanza dei volumi interrati, mentre la deliberazione regionale invocata dal Comune non contiene disposizioni chiare in senso contrario. Le circolari regionali sono atti interni privi di efficacia normativa.
È parimenti fondata la censura sulla mancata ponderazione degli interessi. L’art. 21-nonies impone di valutare l’interesse pubblico rispetto alla fiducia del destinatario. Non è configurabile un interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità, come chiarito dalla Adunanza Plenaria n. 8 del 2017. Il Comune, partendo dall’errato presupposto della falsa rappresentazione, ha ritenuto immeritevole di tutela l’affidamento, reso più saldo dallo stato avanzato dei lavori.
La domanda risarcitoria è respinta. L’annullamento giurisdizionale non genera automaticamente responsabilità aquiliana, dovendosi provare danno e colpa. Il Collegio ritiene dirimente il concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 1, cod. civ.: le dichiarazioni contrastanti sullo stato legittimo dell’immobile hanno contribuito a indurre in errore gli uffici, recidendo il nesso causale. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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