Commissario ad acta gratuito anche per condanne pecuniarie della P.A. (TAR Sicilia n. 1680 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Commissario ad acta nominato per l’ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione non ha diritto ad alcun compenso quando sia un dirigente dell’amministrazione resistente, poiché l’attività ausiliaria rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola di gratuità dettata dall’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come integrato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, pur essendo prevista per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, può essere applicata per analogia a tutte le altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha azionato dinanzi al giudice amministrativo il titolo rappresentato da una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Con quel provvedimento era stato definito il giudizio promosso per ottenere il riconoscimento del diritto all’accredito sulla Carta elettronica del docente.
Non avendo ricevuto l’importo di € 2.000,00 riconosciuto dal giudice del lavoro, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del titolo, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese di lite, oltre al rimborso di € 3,92 per diritti di cancelleria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza azionata — attestata da apposita certificazione di cancelleria — e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Su queste basi ha accolto il ricorso.
L’Amministrazione è stata condannata a dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta, su istanza di parte, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza, fissando un ulteriore termine di sessanta giorni.
Il profilo di maggiore interesse riguarda il compenso del Commissario. Il Collegio ha escluso qualsiasi remunerazione, osservando che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato la disposizione dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ritenendola applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Sul punto ha richiamato plurimi precedenti di merito.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa. Ha poi dettato le modalità di deposito degli atti del Commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite il P.A.T., con il modulo dedicato e firma digitale, all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi accreditati.
Quanto alla domanda di rimborso di € 3,92 per diritti di cancelleria, il Collegio l’ha rigettata, trattandosi di importo già ricompreso nelle spese liquidate dal giudice di prime cure. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione per la regola della soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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