Foglio di via obbligatorio e insufficienza dei precedenti di polizia (TAR Calabria n. 1420 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Questore può disporre il foglio di via obbligatorio ex art. 2 d.lgs. n. 159/2011 nei confronti di chi, inquadrato in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, sia ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico fondato su elementi di fatto attuali e concreti. La natura preventiva della misura non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati né richiede condanne penali definitive. La deroga al contraddittorio procedimentale è giustificata quando l’urgenza dell’adozione della misura è desumibile dai precedenti di polizia e dalla correlata prognosi di pericolosità. Le circostanze sopravvenute o non rappresentate all’amministrazione in sede di ricorso gerarchico non inficiano la legittimità del provvedimento e possono al più assumere rilievo in una eventuale richiesta di riesame.
Il Fatto
La ricorrente impugna, con due ricorsi poi riuniti, il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto avverso l’ordinanza con cui il Questore le ha ordinato il rimpatrio nel Comune di origine e l’allontanamento dal Comune in cui si trovava, con divieto di ritorno per tre anni. Il provvedimento richiama l’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 e qualifica la destinataria come pericolosa per la sicurezza pubblica, riconducendola alle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
A fondamento della misura il Questore pone il controllo effettuato in una zona nota per la presenza di tossicodipendenti, la circostanza che la ricorrente si trovasse a bordo di un veicolo condotto da un soggetto con precedenti e destinatario di avviso orale, i suoi molteplici precedenti per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e l’assenza nel Comune di residenza, interessi di lavoro o affettivi. La ricorrente deduce violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 ed eccesso di potere, valorizzando i legami familiari e la presenza dei figli nel Comune. La tutela cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura sulle garanzie procedimentali. Il provvedimento ha dato conto della necessità di derogare al contraddittorio, avuto riguardo ai precedenti di polizia e alla correlata prognosi di pericolosità, in ragione dell’urgenza di emanare la misura di prevenzione, richiamando un proprio precedente (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 2058 del 2021).
Nel merito, il Tribunale richiama il principio secondo cui per adottare l’ordine di rimpatrio occorre accertare l’inquadrabilità del soggetto in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e la sua pericolosità per la sicurezza pubblica (TAR Piemonte, Sez. I, n. 576 del 2022). Il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lettera c), e 2 d.lgs. n. 159/2011 attribuisce al Questore il potere discrezionale di irrogare la misura a quei soggetti che, sulla scorta di un giudizio prognostico basato su elementi attuali e concreti, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono la sicurezza e la tranquillità pubblica (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2413 del 2022). La natura preventiva e cautelare della misura non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati: è sufficiente l’individuazione di specifiche e concrete condotte dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la ricorrente era già destinataria di avviso orale e di un precedente foglio di via, e annoverava molteplici precedenti per spaccio. Tali presupposti si saldano con i precedenti del compagno e con il luogo del controllo, notoriamente frequentato da tossicodipendenti. La prognosi di pericolosità risulta perciò ragionevole e adeguatamente motivata.
Le allegazioni difensive non superano la prova di legittimità. La presenza in città della madre del compagno non vale a smentire il giudizio, poiché la ricorrente nel Comune non risulta residente né ha interessi di lavoro. L’iscrizione del secondo figlio alla scuola dell’infanzia è avvenuta dopo l’emanazione del provvedimento; la frequenza della primogenita non è stata rappresentata all’amministrazione in sede di ricorso gerarchico. Tali circostanze, unitamente alla sopravvenuta assoluzione in appello, possono al più assumere rilievo in un’eventuale richiesta di riesame.
I ricorsi sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del procedimento.
Nota della Redazione
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