Regressione tariffaria, impugnabile solo la delibera di definizione (Cons. Stato n. 4399 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso in materia di regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sanitaria, le delibere con cui l’amministrazione determina a consuntivo il c.d. overselling, esercitando il proprio potere autoritativo di riequilibrio della spesa, sono immediatamente impugnabili perché immediatamente lesive, anche se prive del conteggio dell’importo da restituire. La successiva nota con cui si computa e si richiede il saldo ha invece natura non provvedimentale e non è lesiva, onde il ricorso avverso di essa è inammissibile. Il vizio di irragionevole ritardo nell’esercizio del potere va riferito alla delibera di definizione e non agli atti successivi di conteggio o recupero, con la conseguenza che, omessa l’impugnazione tempestiva della delibera, il potere ivi consumato non è più contestabile.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, operante in regime ambulatoriale nella branca di patologia clinica, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, le ha intimato il pagamento di una somma corrispondente al credito complessivo accertato a suo carico. Insieme alla nota sono state impugnate le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.
Il TAR, respinte plurime eccezioni di inammissibilità, ha accolto il ricorso e annullato gli atti, ritenendo illegittima una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi finanziari di riferimento, in linea con l’indirizzo che individua nel profilo temporale il limite di ragionevolezza della regressione. L’azienda sanitaria ha proposto appello, deducendo fra l’altro il difetto di giurisdizione, il carattere non provvedimentale della nota e la tardività dell’impugnazione delle delibere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sottraendosi ad essa le sole questioni di mera quantificazione e concreta debenza delle somme. La censura della struttura afferiva alla complessiva tempistica dell’esercizio del potere e dunque al potere stesso.
Le pronunce delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023, invocate dall’appellante, non inducono a diverse conclusioni: esse riguardavano fattispecie in cui era impugnata solo la nota di esercizio del credito, senza alcuna censura alle delibere a monte. Nel caso in esame, invece, l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere determinative dei criteri, censurate quali atti presupposti.
Nel merito, i motivi sull’inammissibilità del ricorso originario sono fondati. Le delibere che determinano a consuntivo l’overselling, esercitando il potere autoritativo di riequilibrio, sono immediatamente impugnabili perché immediatamente lesive, anche senza il conteggio dell’importo dovuto, essendo la struttura a conoscenza del proprio fatturato e di quanto incassato. Il dato della pregressa conoscenza delle delibere non è contestato.
Il principio dell’illegittimità del ritardo ingiustificato va correttamente riferito alla delibera di definizione della regressione e non agli atti successivi di conteggio o recupero. Ciò che deve essere compiuto ordinariamente nell’anno successivo non è l’intera attività di recupero, ma l’adozione del provvedimento che definisce in termini individuali la regressione con l’indicazione degli importi massimi. A valle resta un diritto dell’amministrazione di computo aritmetico e recupero.
La nota impugnata non riveste quindi valore provvedimentale lesivo: è comunicazione trasmessa a scopo partecipativo e al fine di interrompere la prescrizione del credito. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso rispetto alle delibere e l’inammissibilità per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. quanto alla nota, con travolgimento di ogni altra questione e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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