Regresso tariffario: impugnabili le delibere di definizione, non la nota di recupero (Cons. Stato n. 4405 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’amministrazione sanitaria determina a consuntivo la regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sono immediatamente lesive e quindi immediatamente impugnabili, ancorché non contengano il conteggio dell’importo da restituire. In esse si consuma il potere autoritativo di riequilibrio della spesa: la successiva nota di computo e recupero del credito non ha natura provvedimentale, è priva di lesività e non consente di contestare tardivamente il potere ormai esercitato, neppure sotto il profilo della irragionevole durata del procedimento. Il limite di ragionevolezza temporale individuato dalla giurisprudenza va riferito all’adozione della delibera di definizione e non all’attività di concreto recupero delle somme. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso proposto avverso le delibere quali atti presupposti e l’inammissibilità di quello rivolto contro la nota.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale impugnava davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, le intimava il pagamento di un importo complessivo accertato a suo carico. Unitamente alla nota venivano impugnate le deliberazioni del direttore generale, adottate tra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.

Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità, accoglieva il ricorso annullando gli atti per l’illegittimità della richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, in linea con l’indirizzo che individua nel profilo temporale un limite di ragionevolezza della regressione. Proponeva appello l’azienda sanitaria, contestando la giurisdizione, la natura provvedimentale della nota e la tardività dell’impugnazione delle delibere.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La contestazione della tempistica dell’esercizio del potere di regressione attiene alle modalità pubblicistiche di azione dell’amministrazione e ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.. Le pronunce delle Sezioni Unite invocate dall’appellante non innovano, perché riguardano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di recupero e non le delibere a monte.

Respinta anche l’eccezione di carenza di interesse dell’appello: la delibera sopravvenuta era stata adottata in esecuzione di una sentenza relativa ad altra struttura e non configurava alcuna acquiescenza preclusiva.

Nel merito, il Collegio accoglie il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Le delibere di determinazione a consuntivo del c.d. overselling sono immediatamente impugnabili perché immediatamente lesive, secondo giurisprudenza pacifica (Cons. Stato, sez. III, n. 997 del 2019), essendo la struttura a conoscenza del proprio fatturato. Nella specie la pregressa conoscenza delle delibere non era contestata.

L’indirizzo sul ritardo ingiustificato (Cons. Stato, sez. III, n. 3806 del 2020; n. 3809 del 2018) va riferito alla delibera di definizione della regressione e non agli atti successivi di conteggio o recupero. Ciò che deve essere compiuto nell’anno successivo è l’adozione del provvedimento di definizione in termini individuali, con l’indicazione degli importi massimi; a valle residua un diritto dell’amministrazione di natura documentale e aritmetica.

Pertanto la nota impugnata non riveste valore provvedimentale lesivo: è comunicazione trasmessa a scopo partecipativo e al fine di interrompere la prescrizione. Il potere autoritativo ivi consumato non può più essere contestato attraverso l’impugnazione di atti successivi. Ne deriva l’irricevibilità del ricorso rispetto alle delibere e l’inammissibilità dello stesso ex art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. per la nota. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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