Regressione tariffaria: impugnabili subito le delibere di definizione della RTU (Cons. Stato n. 4404 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sanitaria, le delibere con cui l’amministrazione determina a consuntivo il c.d. overselling sono immediatamente impugnabili perché immediatamente lesive, anche se prive del conteggio dell’importo da restituire. La nota successiva, con cui si comunica l’importo complessivo a carico della struttura e si agisce per il recupero, non è atto provvedimentale e non è lesiva. Il potere autoritativo si consuma con la delibera di definizione; il ritardo ingiustificato nell’esercizio del potere può essere censurato solo mediante impugnazione tempestiva della delibera, non tramite atti successivi. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla contestazione delle modalità temporali di esercizio del potere, restando sottratta la sola quantificazione e concreta debenza delle somme.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, operante in regime ambulatoriale nella branca di patologia clinica, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’A.S.L. Napoli 3 Sud, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, le ha intimato il pagamento di 49.123,20 euro. Con la stessa nota la struttura ha impugnato le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.

Il TAR, respinte numerose eccezioni di inammissibilità dell’amministrazione, ha accolto il ricorso sull’assorbente rilievo dell’illegittimità della richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, richiamando l’indirizzo che individua sul piano temporale il limite di ragionevolezza del potere. L’A.S.L. ha proposto appello, deducendo fra l’altro la tardività dell’impugnazione delle delibere e la natura non provvedimentale della nota.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. Le controversie sulla determinazione della RTU rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., quale espressione di potere autoritativo in materia di servizi pubblici; ne restano fuori solo quelle sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Nel caso concreto la censura investiva la tempistica dell’esercizio del potere, dunque la giurisdizione amministrativa sussiste.

Le due ordinanze delle Sezioni Unite nn. 32259 e 32265 del 2023 non mutano il quadro: riguardavano fattispecie in cui si impugnavano solo le note di esercizio del credito a valle delle delibere, contestate le quali nessuna censura era mossa. Qui invece l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere determinative dei criteri. La giurisdizione, osserva il Collegio, si determina in base alla natura dell’atto impugnato, non alle censure articolate.

Passando al secondo e terzo motivo, la Sezione muove da due dati incontestabili: le delibere di regressione sono immediatamente impugnabili perché immediatamente lesive, anche senza il conteggio dell’importo da restituire, essendo la struttura a conoscenza del proprio fatturato e degli incassi (in tal senso Cons. Stato n. 997 del 2019); e la ricorrente non ha contestato di aver conosciuto le delibere già al momento della notifica. L’indirizzo sul ritardo ingiustificato del potere va correttamente riferito alla delibera di definizione della regressione, non alla nota successiva: ciò che deve compiersi ordinariamente nell’anno successivo è l’adozione del provvedimento di definizione, non l’intera attività di recupero.

La nota impugnata, di computo del credito complessivo, non riveste dunque valore provvedimentale lesivo: è comunicazione trasmessa a scopo partecipativo e per interrompere la prescrizione del credito, aspetto estraneo alla causa e afferente alla giurisdizione ordinaria. Ne segue che, in caso di mancata tempestiva impugnazione delle delibere, il potere autoritativo ivi consumato non può più essere contestato attraverso atti successivi, neppure sotto il profilo della lungaggine del suo esercizio.

La conclusione è l’irricevibilità del ricorso originario per tardività rispetto alle delibere e l’inammissibilità per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. quanto alla nota. Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, riforma la sentenza e compensa tra le parti le spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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