Regressione tariffaria: potere autoritativo nella delibera, non nella nota di recupero (Cons. Stato n. 4416 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’amministrazione sanitaria determina a consuntivo la regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa costituiscono esercizio di potere autoritativo e sono immediatamente lesive, quindi immediatamente impugnabili, anche se non corredate dal conteggio dell’importo da restituire. Gli atti successivi di mero computo e recupero del credito non hanno natura provvedimentale: non sono lesivi e restano estranei alla giurisdizione amministrativa. Il vizio di irragionevole ritardo nell’esercizio del potere di riequilibrio riguarda la delibera di definizione e non la nota di recupero. Ove le delibere non siano state tempestivamente impugnate, il potere ivi consumato non è più contestabile attraverso l’impugnazione degli atti successivi.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale nella branca di patologia clinica, impugnava davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria locale le intimava il pagamento di euro 12.244,63, corrispondente al credito accertato a suo carico all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016. Insieme alla nota venivano impugnate le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.
Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’amministrazione, accoglieva il ricorso e annullava gli atti, ravvisando l’illegittimità di una pretesa avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento. L’azienda sanitaria proponeva appello, deducendo fra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il carattere non provvedimentale della nota e la tardività dell’impugnazione delle delibere. La parte appellata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la propria giurisprudenza conforme su appelli sovrapponibili della stessa azienda sanitaria, con applicazione dell’art. 74 cod. proc. amm., e affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica, espressione di potere autoritativo, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.; restano fuori le sole controversie sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme.
Le ordinanze della Cassazione invocate dall’appellante non mutano il quadro: in quelle fattispecie erano impugnate solo le note di esercizio del credito a valle delle delibere, non censurate. Nel caso in esame, invece, l’impugnazione della nota si accompagnava a quella delle delibere quali atti presupposti, e la censura investiva la tempistica dell’esercizio del potere, profilo che appartiene alla giurisdizione amministrativa.
Nel merito, la Sezione accoglie congiuntamente il secondo e il terzo motivo. Muove da due dati incontestabili: le delibere di determinazione a consuntivo dell’overselling sono immediatamente lesive e quindi immediatamente impugnabili; e la struttura aveva conoscenza delle delibere, essendo state notificate via PEC, senza contestare il dato. La giurisprudenza sul ritardo ingiustificato nell’esercizio del potere di riequilibrio va riferita alla delibera di definizione della regressione e non alla successiva nota di recupero: ciò che deve avvenire ordinariamente nell’anno successivo è l’adozione del provvedimento di definizione in termini individuali, non l’intera attività di recupero.
La nota impugnata, di computo del complessivo credito, non riveste quindi valore provvedimentale lesivo: è una comunicazione trasmessa a scopo partecipativo e per interrompere la prescrizione, fuori dalla giurisdizione amministrativa. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso originario per tardività rispetto alle delibere e l’inammissibilità per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. quanto alla nota. Restano assorbite le ulteriori censure. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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