Il diniego di nulla osta paesaggistico si qualifica secondo il contenuto effettivo (TAR Sicilia n. 1457 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esatta qualificazione di un provvedimento amministrativo si desume dal suo effettivo contenuto e dalla sua causa, non dal nomen iuris formalmente adottato dall’Amministrazione: la terminologia imprecisa contenuta nell’atto non è vincolante e non determina di per sé un vizio di legittimità, purché sussistano i presupposti del potere concretamente esercitato. Ne consegue che il mero richiamo, nell’epigrafe, a un’istanza di nulla osta presentata congiuntamente da più soggetti non estende l’accertamento di compatibilità paesaggistica alle distinte domande di condono ivi richiamate, quando il provvedimento ne individui una sola come oggetto. Rispetto alle istanze non esaminate l’Amministrazione non esercita alcun potere, con la conseguenza che non è configurabile un diniego né un provvedimento di secondo grado soggetto all’art. 21-novies della L. 241/1990, dovendosi il privato avvalersi degli strumenti procedimentali e processuali a tutela dell’inerzia. Il parere della Soprintendenza sul vincolo paesaggistico è obbligatorio e vincolante, con rinvio mobile alla disciplina di gestione del vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario del piano attico di un edificio in Taormina, acquisito per cessione da un’originaria dante causa che aveva presentato nel 1995 istanza di condono edilizio ai sensi della L. 724/1994. Altri comproprietari avevano presentato nel 2004 una distinta istanza di condono ai sensi della L. 326/2003, riguardante l’ampliamento di un garage e delle unità soprastanti. Nel 2006 i soggetti interessati hanno chiesto congiuntamente alla Soprintendenza il nulla osta paesaggistico sulle rispettive pratiche.
Con nota del 20.02.2024 la Soprintendenza ha rigettato la pratica ai sensi della L. 326/2003, rilevando il grave danno al paesaggio, l’applicazione della circolare regionale n. 2/2022 e la riconducibilità delle opere agli abusi di tipo 1, ingiungendo il ripristino dei luoghi. Il ricorrente ha impugnato l’atto, chiedendo anche l’accertamento del silenzio assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica e, in via subordinata, la disapplicazione della circolare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio perimetra lo scrutinio alla sola parte dell’atto che il ricorrente assume lesiva, ossia il rigetto riferito all’istanza del 1995, e respinge il ricorso. Il punto di partenza è la qualificazione dell’atto: l’oggetto e il corpo del provvedimento richiamano esclusivamente l’ampliamento del garage e delle unità soprastanti, coincidente con la domanda del 2004, mentre l’istanza del 1995, relativa alla sopraelevazione del piano attico, non è mai menzionata.
Il richiamo nell’epigrafe alla richiesta congiunta di nulla osta e l’indirizzo dell’atto anche all’originaria dante causa non mutano la conclusione. La Corte richiama il costante orientamento pretorio secondo cui la qualificazione dell’atto dipende dal contenuto e dalla causa, non dal nomen iuris (Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2024, n. 1573; Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8214; Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2019, n. 5921).
Ne discende che, sull’istanza del 1995, la Soprintendenza non ha esercitato alcun potere: non vi è diniego, non vi è atto di secondo grado e non è quindi configurabile la violazione dell’art. 21-novies della L. 241/1990, né dei presidi partecipativi. La censura sulla carenza di motivazione è dichiarata fuori fuoco, ricordando che in materia di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di atti vincolati, non è richiesta la comparazione con l’interesse privato né un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva.
Quanto al merito della pratica esaminata, il Collegio conferma che il parere della Soprintendenza, ente di tutela del vincolo, è obbligatorio e vincolante, con rinvio mobile alla disciplina del procedimento di gestione del vincolo paesaggistico, fase indispensabile del procedimento di condono (Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2016, n. 5162). La circolare n. 2/2022 recepisce correttamente la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022: nel terzo condono, nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, alle condizioni congiuntamente previste dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003.
L’ordine di ripristino non è travolto da illegittimità derivata; la doglianza sull’incompetenza della Soprintendenza a ordinare la demolizione è inammissibile per carenza di interesse, riguardando opere di cui il ricorrente non è proprietario. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda e la limitata attività difensiva.
Nota della Redazione
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