Regressione tariffaria: strutture accreditate controinteressate e giurisdizione (Cons. Stato n. 4415 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le modalità di determinazione della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., perché investono l’esercizio di un potere autoritativo. Restano estranee le sole contestazioni sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme, che appartengono al giudice ordinario. L’impugnazione dei provvedimenti di determinazione del budget e di regressione tariffaria deve essere notificata, a pena di inammissibilità, ad almeno una delle strutture accreditate operanti nella medesima branca o macroarea, perché la rideterminazione in melius dell’importo assegnato si riverbera sui saldi complessivi e richiede una redistribuzione delle risorse entro il tetto di spesa, onde le altre strutture assumono la veste di controinteressate.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale nelle branche di cardiologia, radiodiagnostica, laboratorio di analisi e branca a visita, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’A.S.L. competente, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, le ha intimato il pagamento di euro 682.278,68. Insieme alla nota ha impugnato le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni, quali atti presupposti.

Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’amministrazione, ha accolto il ricorso e annullato gli atti per l’illegittimità della richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi finanziari di riferimento, in linea con l’indirizzo che individua nel profilo temporale il limite di ragionevolezza della regressione. L’A.S.L. ha proposto appello, articolando sette motivi, tra cui la contestazione della giurisdizione e l’eccezione di omessa notificazione ad almeno un controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il riparto di giurisdizione. La sentenza appellata ha correttamente applicato l’orientamento della Sezione: la decisione sulle modalità di determinazione della R.T.U. è espressione di potere autoritativo e ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, già prevista dall’art. 33 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000 e integrato dalla Corte costituzionale n. 204 del 2004. Si sottraggono a tale giurisdizione soltanto le controversie sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Nella specie la contestazione investiva la tempistica complessiva dell’esercizio del potere, comprese le delibere dell’A.S.L.: profilo pubblicistico che radica la giurisdizione amministrativa.

La Corte respinge il richiamo alle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023. Quelle pronunce riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di esercizio del diritto di credito, a valle delle delibere non censurate. Qui invece l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere determinative dei criteri, censurate come atti presupposti. La giurisdizione si determina in base alla natura dell’atto e all’esistenza di un esercizio di potere autoritativo, non alle censure articolate. Il potere sussiste quando l’amministrazione fissa i criteri della regressione, non quando calcola l’importo dovuto e lo recupera.

Passando all’eccezione di inammissibilità, il Collegio la ritiene fondata. L’orientamento consolidato in materia di provvedimenti determinativi del budget sanitario impone la notificazione ad almeno una struttura controinteressata: una rideterminazione in melius dell’importo assegnato si riverbera sui saldi complessivi e implica una redistribuzione delle risorse tra le strutture accreditate della stessa branca, entro il tetto massimo di finanziamento.

Identiche conclusioni valgono per la regressione tariffaria unica in Campania. Il meccanismo, ancorato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2451 del 1 agosto 2003 all’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992, si articola per delibere-quadro, protocolli d’intesa e contratti con le singole strutture, con fissazione del tetto per macroarea e non per singolo centro, e con attribuzione delle modalità di regressione a un Tavolo tecnico paritetico. Il provvedimento di R.T.U. considera quindi il contributo complessivo di ciascuna struttura al superamento del tetto: anche la sua impugnazione può pregiudicare le altre strutture, titolari di un interesse oppositivo e dunque controinteressate.

Nel caso concreto il ricorso di primo grado non è stato notificato ad alcuna delle strutture interessate dai provvedimenti di regressione censurati. Il Consiglio di Stato accoglie quindi l’appello, riforma la sentenza e dichiara inammissibile il ricorso, assorbendo gli ulteriori motivi e la questione della comunicazione delle delibere. Le spese del doppio grado sono compensate per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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