Sopravvenuta reiscrizione all’Albo gestori ambientali e difetto di interesse (TAR Calabria n. 2195 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La reiscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali disposta dall’Amministrazione in esecuzione di una pronuncia cautelare, con efficacia espressamente protratta fino al 2030 e senza riserve o condizioni, fa venir meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione dei provvedimenti di revoca in autotutela e di cancellazione dall’Albo. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non assume rilievo contrario una nota difensiva dell’Amministrazione indirizzata alla difesa erariale a soli fini di difesa processuale, quando i provvedimenti sopravvenuti non risultino espressamente condizionati. La peculiarità dei profili interpretativi giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente era iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale della Calabria, nelle categorie 4 classe F e 5 classe F per il trasporto in conto proprio di rifiuti. L’Amministrazione ha adottato due provvedimenti: la revoca in autotutela del 4 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, del precedente rinnovo dell’iscrizione nella categoria 4 classe F; e la cancellazione del 14 marzo 2025 dalle categorie 4/F e 5/F, con decorrenza dall’11 marzo 2025.
Il presupposto di entrambi gli atti era la ritenuta mancanza del titolo autorizzativo alla gestione dell’impianto di autodemolizione, necessario ai sensi degli artt. 11, comma 4, del D.M. n. 120/2014 e 1, comma 2, e 2, comma 2, lett. a), della Delibera ANGA n. 5/2024. La società ha impugnato i provvedimenti chiedendone la nullità e/o l’annullamento, previa adozione di misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dapprima accolto l’istanza cautelare con ordinanza del 9 maggio 2025. In esecuzione di tale pronuncia l’Amministrazione ha adottato la reiscrizione nella categoria 4 classe F e 5 classe F, nonché il rinnovo nella categoria 5 classe F, rispettivamente con provvedimenti del 9 aprile 2025 e del 17 luglio 2025.
Con ordinanza interlocutoria del 9 ottobre 2025 il Collegio ha chiesto all’Amministrazione conferma della reiscrizione nella categoria 4 F e dell’approvazione dell’iscrizione ai fini del rinnovo nella categoria 5 F. La verifica si è resa necessaria per accertare l’effettiva portata satisfattiva dei provvedimenti sopravvenuti rispetto alla pretesa dedotta in giudizio.
La risposta dell’Amministrazione ha confermato che la durata dei provvedimenti di reiscrizione e di rinnovo è espressamente indicata fino all’anno 2030. Tale circostanza, unita alla dichiarazione della ricorrente nella memoria del 31 ottobre 2025 di non opporsi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ha fondato la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha escluso che potesse assumere rilievo contrario la nota della Sezione Regionale dell’Albo depositata il 14 novembre 2025. Essa era indirizzata alla difesa erariale a scopo di difesa processuale e i provvedimenti sopravvenuti non risultavano espressamente condizionati: da qui l’irrilevanza della nota ai fini della permanenza dell’interesse.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate, ravvisando peculiari profili interpretativi nella vicenda. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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