Rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. e obbligo di impugnare tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. 3 n. 6455 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora una sentenza sia fondata su plurime rationes decidendi, l’impugnazione deve investire tutte le ragioni poste a sostegno della decisione; l’omessa impugnazione di una di esse, che sia di per sé sufficiente a sorreggere il provvedimento, determina il formarsi del giudicato su quel punto e l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse. La rimessione in termini per la proposizione dell’appello, ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ., non può essere accordata quando l’impugnazione avrebbe potuto essere comunque proposta tempestivamente in via telematica, ex d.l. n. 179/2012, a prescindere dall’eventuale chiusura al pubblico degli studi professionali durante il periodo di c.d. “zona rossa”. La statuizione sulle spese processuali, diversamente dalla compensazione, non richiede una motivazione specifica, derivando dall’applicazione ordinaria del criterio della soccombenza, sicché la doglianza che ne invochi la compensazione è inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, soccombente in primo grado, deduceva di non aver potuto proporre tempestivamente appello a causa dell’ordinanza contingibile e urgente che aveva dichiarato il suo comune “zona rossa” per l’emergenza pandemica, con conseguente chiusura al pubblico degli studi professionali, ivi incluso quello del proprio difensore, presso cui avrebbe dovuto ritirare la documentazione necessaria. Una volta cessata la misura restrittiva, il ricorrente conferiva un nuovo incarico e proponeva appello, previa istanza di rimessione in termini.
La Corte d’appello, tuttavia, dichiarava l’appello inammissibile per tardività, rigettando l’istanza di rimessione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 153 cod. proc. civ. in relazione alle restrizioni alla circolazione, e la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per la mancata compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi. Il giudice d’appello aveva escluso la rimessione in termini sia perché l’attività professionale poteva svolgersi regolarmente e gli spostamenti erano consentiti per ragioni di lavoro, sia perché la proposizione dell’appello poteva essere comunque garantita in via telematica, ai sensi del d.l. n. 179/2012.
Quanto al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché il ricorrente aveva attinto una sola delle due rationes decidendi, senza investire quella, autonoma e sufficiente, relativa alla possibilità di proporre l’impugnazione telematicamente. Su tale punto, non impugnato, si era formato il giudicato, con conseguente difetto di interesse al gravame. La Corte ha inoltre evidenziato che l’ordinanza regionale consentiva comunque gli spostamenti per motivi di lavoro e che l’esigenza di osservare un termine perentorio era equiparabile a una situazione di necessità, il che avrebbe consentito al legale di recarsi dal cliente.
In relazione alla statuizione sulle spese, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ. La doglianza, generica nel riferirsi a “risultanze istruttorie”, configurava un inesistente diritto alla compensazione, la quale costituisce invece una scelta discrezionale del giudice, motivabile solo nel caso in cui venga disposta, non già in quello in cui si applichi il normale criterio della soccombenza.
La Corte ha infine escluso la configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., non ravvisando dolo o colpa grave nella condotta processuale del ricorrente, considerata la peculiarità del contesto pandemico in cui era maturato il termine per impugnare. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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