Improcedibilità del ricorso per cassazione se manca la relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 18491 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata impegna il ricorrente, quale manifestazione di autoresponsabilità, a depositare nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare l’omissione con la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.. Il vizio è rilevabile d’ufficio, non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente e non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.
Il Fatto
Il ricorrente, convenuto in un giudizio di responsabilità professionale promosso nei suoi confronti, aveva proposto domanda di manleva nei confronti degli assicuratori che avevano assunto il rischio di vari certificati. La domanda era stata rigettata in primo grado dal Tribunale di Varese e la decisione era stata confermata dalla Corte di appello di Milano, che aveva pubblicato la sentenza l’8 maggio 2024. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, notificandolo il 7 settembre 2024, assumendo che la sentenza impugnata gli fosse stata notificata a mezzo PEC il 10 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superfluo esaminare il motivo di impugnazione, palesandosi l’improcedibilità del ricorso. Nel caso di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo PEC, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg. Il deposito della mera copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione determina il difetto di procedibilità, salvo che la documentazione risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. o acquisita dal giudice mediante istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
In applicazione di tale principio, la Corte ha rilevato che il ricorrente, nel termine prescritto, ha depositato copia della sentenza gravata priva della relazione di notificazione e che la documentazione mancante non era stata prodotta dalla controricorrente né acquisita al fascicolo d’ufficio. Ha inoltre escluso che potesse trovare applicazione il diverso principio per cui il ricorso è procedibile qualora la notificazione si sia perfezionata entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., atteso che la sentenza era stata pubblicata l’8 maggio 2024 mentre la notifica del ricorso era avvenuta il 7 settembre 2024, oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.
La Corte ha infine precisato che la sanzione dell’improcedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ. non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, finalizzato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso
- Art. 370 c.p.c. – Controricorso
- Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti