Legittima la revoca del PSC adottato disposta dalla Commissione Straordinaria (TAR Calabria n. 1613 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui una Commissione Straordinaria, insediata ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, revoca l’atto di adozione di uno strumento urbanistico generale, ancorché qualificata come “revoca”, è legittimamente riconducibile all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, quando emergano vizi sostanziali e formali che compromettono l’attendibilità complessiva del piano. La scelta di pianificazione urbanistica è connotata da ampia discrezionalità ed è sindacabile solo per palese irragionevolezza o illogicità. In ragione del principio del contrarius actus, trova applicazione la deroga all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990, non configurandosi, in capo ai proprietari delle aree interessate da un piano solo adottato, alcun affidamento legittimo qualificato.

Il Fatto

Il Consiglio Comunale adottava il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU). A seguito dello scioglimento del consiglio per infiltrazione mafiosa, la Commissione Straordinaria, dopo una fase istruttoria, disponeva la revoca dell’atto di adozione, ravvisando anomalie, refusi e incongruenze nelle scelte di pianificazione. I ricorrenti, proprietari di aree interessate, impugnavano tale determinazione, deducendo la natura di annullamento d’ufficio privo dei presupposti, il difetto di istruttoria e motivazione, l’incompetenza dell’organo straordinario e la violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene infondato il ricorso, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. In primo luogo, il Collegio qualifica l’atto impugnato come esercizio del potere di annullamento d’ufficio, il cui paradigma normativo risulta rispettato. La Commissione Straordinaria, subentrata nella gestione dell’ente, ha agito legittimamente per rimuovere vizi non solo formali ma anche sostanziali, emersi da un’istruttoria complessa che ha visto il confronto tra la relazione dell’Università della Calabria e quella del collegio dei “tecnici/sovraordinati”. Tali criticità, relative a errori testuali nel regolamento, difformità nella quantificazione degli standard urbanistici e discutibili incrementi degli indici di edificabilità, rendevano il piano poco controllabile e suscettibile di esporre l’ente a contenziosi.

La Corte esclude ogni profilo di eccesso di potere, affermando che l’amministrazione non ha recepito acriticamente una delle due relazioni, ma ha operato un esame coordinato e un approfondimento comparativo, sviluppando le perplessità già sollevate dallo studio dell’UNICAL. La motivazione della delibera impugnata, dando conto di questo percorso, è ritenuta congrua. Il Collegio precisa, inoltre, che il principio della formazione progressiva del piano non opera come sanatoria generale dei vizi di legittimità originari, né può supplire a un radicale deficit istruttorio, specialmente quando le omissioni investono il nucleo essenziale del potere di pianificazione.

Quanto alla tutela dell’affidamento, essa recede di fronte al dovere di ripristinare la legalità, non potendo configurarsi un affidamento legittimo in capo a chi ha visto solo adottare uno strumento urbanistico, il cui iter non era concluso e che avrebbe potuto subire modifiche o non essere approvato. Il TAR respinge altresì la tesi dell’incompetenza della Commissione Straordinaria, la quale, ex art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, è investita di tutte le funzioni di amministrazione attiva per il ripristino della legalità, e la cui scelta non costituisce un’indebita invasione del merito politico. La circostanza che il giudice penale abbia escluso infiltrazioni mafiose non priva l’amministrazione del potere-dovere di esercitare l’autotutela.

Infine, il Collegio dichiara infondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, poiché l’attività di pianificazione urbanistica è esclusa dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13, comma 1, della medesima legge. Tale esenzione, per il principio del contrarius actus, si estende al potere di riesame, non essendo l’amministrazione tenuta a onerose comunicazioni individuali, anche in considerazione dell’assenza di un affidamento qualificato in capo ai ricorrenti. Il ricorso è, pertanto, respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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