Reiterazione di contratti a termine e insussistenza della colpa grave del dirigente (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 2 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La non conformità dell’azione amministrativa alle prescrizioni che ne regolano lo svolgimento non genera di per sé la responsabilità amministrativa dell’agente. Questa può derivare solo da una condotta almeno gravemente colposa, causalmente riconducibile a un nocumento economico per l’Amministrazione. La reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato, pur produttiva del danno risarcitorio in favore del lavoratore, non integra la colpa grave del dirigente che li ha sottoscritti quando il quadro normativo dell’epoca era incerto e la condotta si inseriva in una sequenza selezione pubblica, graduatoria di merito e contratto temporaneo. L’accertamento dell’elemento soggettivo precede, per ragione più liquida, ogni verifica su danno e nesso causale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la dirigente responsabile pro-tempore della Direzione Sviluppo Organizzativo della Regione Valle d’Aosta, chiedendo la condanna al pagamento di euro 7.045,72 in favore dell’Amministrazione. La pretesa nasce dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 587/2018, che ha condannato la Regione al risarcimento del danno verso un ex dipendente per l’illecita reiterazione di ventisei contratti a tempo determinato tra il 1999 e il 2011.

Dei ventisei contratti, diciassette erano stati sottoscritti dalla convenuta. La Procura le ha imputato i 17/26mi dell’importo risarcitorio, ridotto al 75% per la quota di corresponsabilità attribuita alla Giunta regionale. La convenuta ha contestato la doverosità della condotta e l’assenza di colpa grave, eccependo in subordine la prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto affermato la propria giurisdizione, trattandosi di dirigente regionale in rapporto di impiego con l’Amministrazione asseritamente danneggiata. Nel merito, la vicenda presentava connotati sovrapponibili a quelli già esaminati dalla Sezione con le sentenze nn. 14, 15, 16, 17 e 18 del 2022, di parziale accoglimento. Su quelle conclusioni la Corte opera però un ripensamento: quell’orientamento non può essere confermato.

Il punto di partenza è l’orientamento secondo cui i profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità delle condotte. Richiamando la Terza Sezione d’appello n. 69 del 22 febbraio 2022, il Collegio ribadisce che la colpa grave richiede una violazione macroscopica delle norme, una sprezzante trascuratezza dei doveri e una vistosa trasgressione delle regole del servizio. Il principio va però attualizzato ai peculiari connotati dell’agire pubblico di volta in volta considerato.

Applicando il principio della ragione più liquida, sostenuto dall’insegnamento delle Sezioni Unite civili n. 9936 del 2014 e nn. 26242 e 26243 del 2014, il Collegio esamina per prima la questione dell’elemento soggettivo, potendo trascurare danno e nesso causale. La connotazione abusiva dei reiterati conferimenti a termine, pur idonea a fondare la tutela risarcitoria del lavoratore, non basta a integrare la colpa grave della dirigente.

Il grado di colpa si attenua sotto la soglia della gravità per la non linearità della disciplina dei contratti a tempo determinato all’epoca vigente, per l’intreccio tra art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, le norme regionali e i principi eurounitari, e perché le prime reiterazioni precedevano l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001. Rileva inoltre la sequenza selezione pubblica, graduatoria di merito e contratto temporaneo, che poteva ragionevolmente ingenerare la convinzione della sterilizzazione degli effetti limitativi. La quantificazione del danno è emersa solo all’esito di un lungo contenzioso, quando la convenuta non ricopriva più l’incarico.

La Corte esclude quindi la configurabilità della colpa grave e respinge la domanda attorea. Le spese processuali sono compensate in ragione del mutamento dell’orientamento della Sezione decidente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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