Sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per inottemperanza all’ordine di demolizione: natura vincolata e irrilevanza della mancata comunicazione di avvio (TAR Puglia n. 298 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 consegue automaticamente e senza margini di discrezionalità alla constatata inottemperanza all’ordine di demolizione, successivamente alla cessazione degli effetti delle misure cautelari e al rigetto delle istanze di sanatoria. La presentazione di un’istanza di sanatoria non ha effetto caducante dell’ordinanza di ripristino, ma ne determina solo la temporanea inefficacia fino al suo eventuale rigetto, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione senza necessità di una nuova ingiunzione. Trattandosi di provvedimento a natura vincolata, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’annullamento ex art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. In caso di contumacia dell’amministrazione, non trova applicazione il principio di non contestazione, operante solo in caso di costituzione in giudizio della parte resistente.
Il Fatto
Con ordinanza del 2016, il Comune ingiungeva al ricorrente la demolizione di opere abusive. A seguito dell’istanza di accertamento di conformità presentata, il TAR sospendeva gli effetti del provvedimento demolitorio, ma l’istanza veniva rigettata e, con sentenza del 2018, il TAR rigettava il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione. Il ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato e presentava una seconda istanza di sanatoria, anch’essa rigettata nel 2019. Il Comune, preso atto della persistente inottemperanza, irrogava la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, provvedimento impugnato dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’insussistenza del presupposto dell’ingiustificata inottemperanza. Il provvedimento sanzionatorio risulta emanato successivamente alla pubblicazione della sentenza di rigetto del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e al rigetto delle istanze di sanatoria, con conseguente cessazione degli effetti delle sospensive e venir meno delle ragioni di temporanea inefficacia dell’ordine demolitorio.
Quanto alla dedotta circostanza dell’impegno assunto a verbale dal difensore del Comune a non eseguire la demolizione nelle more del giudizio di appello, il TAR ne ha rilevato la mancata prova, non risultando da alcun atto di causa e non essendo stati depositati né la procura del difensore dell’amministrazione né il verbale dell’udienza. In assenza di costituzione del Comune, non opera il principio di non contestazione, applicabile solo in caso di costituzione della parte resistente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5989 del 2023).
Il Tribunale ha inoltre ribadito il consolidato orientamento secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria non ha effetto caducante dell’ordinanza di ripristino, ma ne determina solo la temporanea inefficacia fino al rigetto, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 1648 del 2025 e i precedenti ivi citati.
Infondato anche il secondo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento: il provvedimento ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura strettamente vincolata, prescrivendo la norma l’automatica irrogazione della sanzione senza margini di discrezionalità. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento per vizi procedimentali quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Nota della Redazione
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