Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 16 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, quando il provvedimento di sospensione non ha fissato l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. La mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione del giudizio, che opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza ai sensi dell’art. 111 c.g.c.. L’estinzione consegue automaticamente al decorso del termine, senza necessità di istanza di parte. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Un ex appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, confluito nel Corpo di Polizia Penitenziaria ai sensi della legge n. 395/1990, pensionato con un’anzianità al 31.12.1995 compresa tra quindici e diciotto anni di servizio utile, ha agito per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. L’INPS aveva posto a base di calcolo l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973; il ricorrente invocava il più favorevole trattamento “misto” dell’art. 54 del medesimo d.P.R.
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda, ritenendo l’art. 54 applicabile al solo personale militare, non alla Polizia Penitenziaria divenuta Forza di polizia a ordinamento civile dopo la smilitarizzazione del Corpo. Proposto appello, il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale sull’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990, poi intervenuta con la sentenza n. 33 del 2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello rileva che la Segreteria, in data 06/03/2023, ha comunicato alle parti costituite la cessazione della causa di sospensione, per gli effetti dell’art. 107 del codice di giustizia contabile. Entro tre mesi da tale comunicazione nessuna istanza di riassunzione è stata presentata. Il thema decidendum non attiene più al merito pensionistico, ma si esaurisce nell’accertamento della sorte processuale del giudizio dopo la mancata prosecuzione.
Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 107 c.g.c., che impone alle parti di chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della sospensione, salva l’ipotesi di regolamento di competenza. La norma ricollega alla conoscenza della cessazione il decorso del termine, e nel caso di specie tale conoscenza coincide con la comunicazione della Segreteria.
Sul piano delle conseguenze, opera l’art. 111 c.g.c.: il processo si estingue quando le parti cui spetta riassumere o proseguire il giudizio non vi provvedono entro il termine perentorio stabilito dalla legge. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. Non è dunque necessaria un’istanza della controparte: la richiesta formulata in udienza dal difensore dell’INPS non costituisce presupposto dell’estinzione, che il giudice accerta autonomamente.
Accertata la mancata riassunzione nel termine, la Sezione dichiara estinto il giudizio. Quanto alle spese, in applicazione dell’art. 111, ottavo comma, c.g.c., esse restano a carico delle parti che le hanno sostenute, con decisione di nulla da disporre. La pronuncia definisce il giudizio senza esame del merito dell’appello pensionistico.
Nota della Redazione
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