Remissione di querela in Cassazione prevale sull’inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. V n. 40492 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, ritualmente accettata dal remittente, determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto. Il giudice di legittimità deve rilevare e dichiarare la causa estintiva, non essendo il relativo accertamento subordinato all’esame dei motivi di doglianza. La declaratoria opera anche con riguardo alle statuizioni civili collegate ai reati estinti, nei limiti in cui la remissione si estenda ai correi che non l’abbiano ricusata. Resta fermo il limite delle cause di proscioglimento più favorevoli ex art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., la cui ricorrenza impedisce la pronuncia estintiva.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 17 febbraio 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vasto nei confronti del ricorrente per il reato di tentata estorsione. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, censurando la sussistenza della fattispecie, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con il relativo trattamento sanzionatorio.
Sopravveniva, in data 31 ottobre 2025, la dichiarazione di remissione di querela della persona offesa, seguita dall’accettazione da parte del difensore e procuratore speciale dell’imputato, con atti depositati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. Il difensore concludeva quindi per l’estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta una questione di ordine essenzialmente processuale: la sorte del ricorso quando, nelle more del giudizio di legittimità, intervenga una causa estintiva del reato per remissione di querela ritualmente accettata. Il reato contestato è perseguibile a querela, sicché la sopravvenienza incide direttamente sulla punibilità.
Il Collegio richiama anzitutto la decisione delle Sezioni Unite n. 24246 del 2004, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, la quale prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Nel medesimo senso la Corte cita la giurisprudenza di Sez. 5 n. 19675 del 2019, che ribadisce il principio e ne estende la portata a tutti i correi che non abbiano ricusato la remissione, con travolgimento delle statuizioni civili collegate ai reati estinti. L’estinzione, dunque, opera d’ufficio e non richiede l’esame nel merito dei motivi di ricorso.
La Corte verifica quindi l’insussistenza di cause di proscioglimento più favorevoli ai sensi dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., che avrebbero imposto una pronuncia di merito assorbente. Esclusa tale evenienza, l’epilogo è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
La definizione della causa rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso. Le spese processuali sono poste a carico dell’imputato secondo legge, mentre nulla viene disposto per le spese di parte civile, la cui liquidazione presuppone la soccombenza.
Nota della Redazione
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