Prescrizione maturata nel giudizio di legittimità e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 40501 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso non può essere dichiarata quando la doglianza dedotta non risulti prima facie manifestamente infondata, poiché in tal caso il rapporto processuale deve considerarsi correttamente instaurato e il ricorso ammissibile. Il giudice di legittimità deve pertanto verificare la sussistenza della prescrizione computando anche i periodi di sospensione ai sensi del testo dell’art. 159 cod. pen. introdotto dall’art. 1 legge n. 103/2017. Resta ferma la regola per cui la sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è pronunciabile solo se l’inesistenza del fatto o la sua non riconducibilità all’imputato emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 23 giugno 2022, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri il 5 maggio 2021 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada, commesso il 5 dicembre 2017.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi con cui ha dedotto la violazione degli artt. 464 e 456, comma 5, cod. proc. pen. per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore, la violazione dell’art. 186 cod. strada e dell’art. 379 reg. cod. strada in relazione all’omologazione dell’etilometro, la violazione degli artt. 24 e 11 Cost. e dell’art. 6 Cedu, e, come motivo aggiunto, l’improcedibilità dell’azione penale ex art. 344-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato in via preliminare che il reato è estinto per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità. Il computo tiene conto della data del fatto e dei periodi di sospensione, secondo il testo dell’art. 159 cod. pen. introdotto dall’art. 1 legge n. 103/2017, come previsto dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024.

Prima di pervenire a tale esito, il Collegio ha esaminato la doglianza relativa all’omesso avviso al difensore del decreto di citazione a giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale. Tale censura non è stata considerata prima facie manifestamente infondata, risultando di spessore tale da escludere la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. Ne consegue che il rapporto processuale si è correttamente instaurato, con richiamo ai principi delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, n. 23428 del 22/03/2005 e n. 33542 del 27/06/2001.

La Corte ha poi richiamato la regola generale in tema di cause estintive. In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Tale valutazione appartiene più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento, risultando incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009.

Nel caso concreto, non ricorrendo i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per l’intervenuta prescrizione del reato contestato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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