Conto riassuntivo degli agenti contabili improcedibile senza parificazione e approvazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 144 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto riassuntivo previsto dall’art. 140, primo comma, ultima parte, cod. giust. cont. non costituisce un autonomo conto giudiziale: il funzionario che lo redige non assume la gestione e si limita a trasmettere alla Corte l’insieme dei conti dei singoli agenti. Ne deriva che i conti dei riscuotitori, aventi natura di conti giudiziali, devono essere oggetto di parificazione e di successiva approvazione. La mancata parificazione del conto integra motivo di improcedibilità del giudizio di conto. La sola firma digitale apposta dal responsabile del servizio finanziario su un file eterogeneo vale come certificazione di conformità all’originale, non come visto di regolarità, quando la qualifica del sottoscrittore non risulti dal certificato e non sia possibile ricondurre il contenuto al sottoscrittore ai sensi dell’art. 24 CAD.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha deferito alla Sezione il conto giudiziale n. 56965, quale collettore dei conti resi dagli agenti contabili riscuotitori speciali delle entrate della direzione dei servizi ai cittadini di un ente locale, compilato per l’esercizio 2017 e depositato il 19 febbraio 2018. Il conto esponeva incassi e versamenti in tesoreria per complessivi euro 889.806,64, in pareggio, con variazione del fondo cassa da euro 3.200,00 a euro 2.900,00.
Rilevata l’assenza di prova della parificazione da parte del responsabile del servizio economico-finanziario, l’istruttore ha concluso per l’improcedibilità. L’agente ha replicato che la firma digitale apposta dal responsabile equivaleva al controllo di regolarità e che la relazione dell’organo di revisione suppliva alla relazione dell’organo di controllo interno. Il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica il conto come riassuntivo ai sensi dell’art. 140, primo comma, ultima parte, cod. giust. cont., richiamando l’orientamento secondo cui il funzionario redigente non assume alcuna gestione contabile e non presenta un proprio conto giudiziale. Nel caso concreto il redigente ha depositato il solo conto riassuntivo, mentre i conti dei singoli agenti sono stati trasmessi solo in istruttoria, in taluni casi neppure sottoscritti.
Poiché i conti dei riscuotitori hanno natura di conti giudiziali, essi avrebbero dovuto formare oggetto di parificazione e approvazione, evenienze non documentate. La Corte considera due motivi ostativi ulteriori. Il primo riguarda la sottoscrizione: il file depositato reca una sola firma digitale, quella del responsabile del servizio, la cui qualifica non risulta dal certificato. Il contenuto è eterogeneo — da un lato il conto riassuntivo, di natura dichiarativa, dall’altro l’attestazione di regolarità, di valore certificativo — e imputabile a soggetti diversi. La firma vale dunque come certificazione di conformità all’originale, necessaria per il deposito.
Il secondo profilo attiene alla sequenza procedimentale dell’art. 139, secondo comma, cod. giust. cont.: il conto è stato depositato il 19 febbraio 2018, prima dell’approvazione del rendiconto avvenuta il 2 maggio 2018. La mancata approvazione integra irregolarità non sanabile. Su questi presupposti la Corte richiama il consolidato orientamento che qualifica la mancata parificazione come causa di improcedibilità.
In via residuale, assorbenti i profili di improcedibilità, la Sezione esclude che la relazione del collegio dei revisori redatta in occasione del rendiconto possa sostituire la relazione dell’organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, secondo comma, cod. giust. cont.. Una relazione che si limiti a dare atto dell’avvenuto deposito dei conti è inidonea allo scopo: il controllo, pur interno, deve essere svolto da un soggetto terzo rispetto all’agente contabile. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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