Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia agli atti e accettazione implicita (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 98 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo produce l’estinzione del giudizio anche in assenza di formale accettazione della controparte costituita, quando dagli atti versati emerge la carenza di un interesse alla prosecuzione, qualificabile come accettazione implicita. L’art. 110 del codice di giustizia contabile subordina l’efficacia della rinuncia all’accettazione della controparte, ma tale accettazione può desumersi per facta concludentia secondo il libero apprezzamento del giudice. La declaratoria di estinzione preclude la pronuncia di merito e, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del codice di giustizia contabile, non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
I ricorrenti hanno depositato ricorso per ottenere l’integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, chiedendo l’accertamento del diritto alla perequazione automatica senza le riduzioni percentuali introdotte dalle leggi di bilancio succedutesi dal 2000 al 2023. In via subordinata hanno prospettato la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per asserito contrasto delle norme censurate con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonché con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost.
Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale e la giurisprudenza costituzionale che ammette interventi di raffreddamento della dinamica perequativa per i trattamenti più elevati. Dopo la pronuncia costituzionale n. 167/2025, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia all’azione e al giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni affronta preliminarmente la questione dell’efficacia della rinuncia depositata dai ricorrenti. L’art. 110 del codice di giustizia contabile stabilisce che la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, e che l’accettazione può essere fatta verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati.
L’INPS non ha depositato una formale accettazione scritta, insistendo per il rigetto della domanda attorea. Tuttavia, nel corso dell’udienza, l’Istituto ha espressamente manifestato l’accettazione della rinuncia, non emergendo alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Corte ricostruisce l’istituto della rinuncia come mezzo di definizione del processo che esclude la necessità di una pronuncia di merito, valorizzando il principio di economia processuale. Richiama il proprio orientamento secondo cui è necessaria l’accettazione soltanto della parte costituita che avrebbe interesse alla prosecuzione, evincibile per implicito quando dagli atti emerga la carenza di tale interesse.
Vengono citati a sostegno i precedenti della Sez. Puglia n. 803/2019, della Sez. Liguria n. 35/2021, della Sez. Molise n. 104/2007, della Sez. Marche n. 55/2017 e della Sez. Lombardia n. 148/2019. Da tali arresti si desume che la carenza di interesse alla prosecuzione, valutata secondo criteri di libero apprezzamento, consente di dichiarare l’estinzione qualificando la condotta della parte come accettazione implicita.
Nel caso concreto, l’avvenuta manifestazione di accettazione in udienza e l’assenza di opposizione da parte dell’amministrazione convenuta conducono alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia dei ricorrenti. Ai sensi dell’art. 110, comma 7, del codice di giustizia contabile, la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese. Nessun ulteriore esame di merito sulla questione perequativa viene svolto, in coerenza con l’effetto estintivo della rinuncia.
Nota della Redazione
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