Limite dell’uno per cento non applicabile al supporto esterno al RUP (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 41 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il limite dell’uno per cento dell’importo posto a base di gara, previsto dall’art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 2023 in combinato disposto con l’art. 3 dell’Allegato I.2, delimita esclusivamente le risorse destinabili alla struttura di supporto al RUP e ai correlati incarichi esterni. Esso non si estende all’affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto a un RUP carente dei requisiti richiesti, disciplinato dall’art. 2, comma 3, dell’Allegato I.2. Tale seconda fattispecie, connotata da residualità e attivabile solo in caso di accertata assenza di professionalità interne, integra un autonomo appalto di servizi. Il relativo compenso va pertanto determinato secondo i parametri propri delle specifiche figure professionali, tra cui l’Allegato I.13 e il d.m. 17 giugno 2016, in applicazione dell’equo compenso.
Il Fatto
Un ente locale, per la particolare complessità di un intervento da realizzare, deve esternalizzare le attività di supporto al RUP a un professionista esterno, poiché il RUP nominato è carente dei requisiti richiesti e in organico non sono disponibili dipendenti in possesso delle competenze mancanti.
Il Sindaco, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, chiede alla Sezione regionale di controllo se il compenso del professionista debba essere commisurato al limite dell’uno per cento dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 2023, oppure calcolato secondo l’equo compenso e i parametri dell’Allegato I.13 e del d.m. 17 giugno 2016, per le competenze relative al supporto al RUP.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica in via preliminare i profili di ammissibilità del quesito. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è legittima perché formulata dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente, per il tramite del CAL. Sotto il profilo oggettivo, la questione attiene alla contabilità pubblica, poiché investe la disciplina e gli atti applicativi che regolano la programmazione finanziaria precedente alla gestione della spesa.
Nel merito, la Corte compara due gruppi di disposizioni. L’art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 2023 consente alle stazioni appaltanti di istituire una struttura di supporto al RUP e di destinare risorse non superiori all’uno per cento dell’importo posto a base di gara. L’art. 3 dell’Allegato I.2 precisa che la struttura può essere stabile e istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, con incarichi esterni per appalti di particolare complessità.
Su un piano distinto si colloca l’art. 2, comma 3, dell’Allegato I.2, che, in caso di RUP privo dei requisiti, impone di affidare le attività di supporto ad altri dipendenti in possesso delle competenze mancanti o, in mancanza, a soggetti esterni, muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale. La norma va letta con l’art. 15, comma 2, secondo cui l’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Le due fattispecie sono autonome. L’esternalizzazione del supporto a un RUP carente è connotata da residualità, essendo praticabile solo in caso di verificata assenza di professionalità interne. La struttura di supporto, invece, risponde a una facoltà discrezionale della stazione appaltante, orientata alla migliore realizzazione dell’intervento.
Da tale alterità discende che il tetto dell’uno per cento opera solo per la struttura di supporto e i relativi incarichi, non per l’affidamento residuale delle attività a un RUP carente. Quest’ultimo, secondo l’orientamento dell’Anac e del giudice amministrativo richiamato nel parere, è qualificato come appalto di servizi, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio in capo all’affidatario. I compensi vanno quindi determinati secondo i parametri delle specifiche figure professionali, tra cui l’Allegato I.13 e il d.m. 17 giugno 2016, per gli incarichi tecnici.
Nota della Redazione
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