Rendita catastale centrale geotermica: pozzi e componenti rientrano nella stima (Cass. civ. Sez. V n. 20289 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita. La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che esclude dalla stima macchinari e impianti funzionali al processo produttivo, opera solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non è quindi invocabile per le rendite anteriori.

Il Fatto

Una società contribuente presentava una D.O.C.F.A. per la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica. L’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di rettifica, ritenendo che concorressero alla rendita i pozzi di produzione e di reiniezione, quali parti essenziali dell’impianto. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello, escludendo i pozzi dalla stima. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione; le società resistevano e proponevano ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

La questione centrale riguarda la rilevanza estimativa delle componenti impiantistiche nella rendita catastale dell’opificio, con riferimento a una dichiarazione del 2014 e a un avviso del 2015.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso principale dell’Amministrazione. Il Collegio rileva che la questione del valore dei pozzi di iniezione e reiniezione ai fini della rendita della centrale geotermica è già stata più volte esaminata, anche di recente e tra le stesse parti. Ai precedenti richiamati la Corte si riporta integralmente, non essendo stati prospettati argomenti nuovi.

Il passaggio decisivo è di natura temporale. L’avviso oggetto del giudizio è stato adottato nel 2015, all’esito di una dichiarazione del contribuente del 2014, e non è quindi soggetto alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015. Quest’ultima, a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede che la rendita degli immobili censibili nei gruppi D ed E sia determinata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi, ed esclude i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Trattandosi di norma chiaramente innovativa, con retroattività espressamente esclusa dal legislatore, la fattispecie va regolata secondo la normativa previgente. Ne discende l’inapplicabilità del precedente che, in una fattispecie successiva e assoggettata alla riforma, aveva escluso i pozzi geotermici dal calcolo della rendita.

La Corte ribadisce così il principio di diritto secondo cui i pozzi, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, non separabili senza pregiudizio alla funzione di generazione energetica, rientrano tra gli elementi che descrivono l’unità immobiliare e incidono sulla rendita, come le altre componenti infisse al suolo. La Commissione tributaria regionale ha errato nell’attribuire i pozzi a una ipotetica «miniera», scindendone la funzione dalla destinazione produttiva della centrale, iscritta in categoria D/1.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte respinge i primi tre motivi, richiamando l’indirizzo per cui l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è osservato mediante l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, trattandosi di elementi conoscibili dal contribuente in un procedimento a struttura partecipativa. Accoglie invece il quarto e il quinto motivo, relativi alla dedotta incongruità della maggior rendita, aspetti che il giudice del merito non ha esaminato e che sono riproponibili davanti al giudice di rinvio una volta eliminato il vincolo di assorbimento. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *