Ricorsi cumulativi tributari e CUT: spetta per ciascun atto impugnato (Cass. civ. Sez. 5 n. 9813 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ai sensi dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, vigente ratione temporis. Rileva, a tal fine, il richiamo all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio di cui all’art. 1 del medesimo decreto. Ne consegue che l’interpretazione della domanda giudiziale, volta a stabilire se l’impugnazione riguardi un solo atto o una pluralità di atti presupposti, costituisce un accertamento in fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
La controversia origina da un invito al pagamento emesso dall’Ufficio di segreteria della CTP di Cosenza che, in sede di controllo formale ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 115/2002, rilevava l’insufficiente versamento del contributo unificato relativo a un precedente giudizio. L’Ufficio rideterminava gli atti impugnati in venti e calcolava il CUT dovuto in misura superiore rispetto a quanto già versato dal contribuente.
Il contribuente impugnava l’invito, ma il ricorso era respinto sia in primo grado sia in appello dalla CGT II Grado della Calabria. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’ufficio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. La censura, che deduceva la violazione di plurime norme in relazione agli artt. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., presenta un’esposizione cumulativa delle doglianze, tale da non consentire di cogliere con chiarezza le singole censure, rimettere al giudice di legittimità il compito di isolarle e rendere il motivo di difficile comprensione.
Il ricorrente, sostenendo che il ricorso originario era stato proposto esclusivamente contro l’avviso di intimazione e non contro gli atti presupposti, mira a una ricostruzione fattuale alternativa rispetto all’operazione ermeneutica compiuta dai giudici di merito. Tale interpretazione della domanda coinvolge una tipica delibazione fattuale della volontà processuale della parte, non censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ma solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Sul tema del contributo unificato, la Corte ribadisce il consolidato orientamento per cui, nei ricorsi cumulativi tributari, il CUT va determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato. Assume rilievo il richiamo all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che introduce una disciplina speciale, e risulta priva di portata innovativa la modifica dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 ad opera della legge n. 147/2013.
Emerge, inoltre, il difetto di autosufficienza del ricorso laddove non risulta censurata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il ricorrente aveva sollevato vizi di merito degli atti pregressi, non propri dell’avviso di intimazione. Quanto alla dedotta mancata notifica dell’atto presupposto, la Corte precisa che il contribuente poteva agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che fosse configurabile un litisconsorzio necessario.
Il secondo motivo, concernente l’elezione di domicilio, è infondato: corretta è la tesi dei giudici d’appello che escludevano qualsiasi vizio per intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo, attesa la tempestiva impugnazione dell’atto, e non essendo configurabile un’ipotesi di inesistenza della notificazione. Il ricorso è quindi respinto.
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Nota della Redazione
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