Revocazione per errore di fatto inammissibile se la percezione dei fatti è corretta (Cass. civ. Sez. 5 n. 5213 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Detto errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo, e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. L’errore è essenziale e decisivo quando, ove fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso.
Il Fatto
La società concessionaria della riscossione dei tributi di un Comune notificava all’azienda sanitaria locale due avvisi di accertamento IMU relativi ad un immobile adibito a presidio ospedaliero, assumendo la cessazione dell’esenzione per la parte non più utilizzata per le finalità istituzionali dell’ente.
L’azienda sanitaria impugnava gli avvisi, ma la Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, accoglieva la pretesa impositiva. La sentenza veniva confermata dalla Corte di cassazione con ordinanza. L’azienda sanitaria proponeva quindi ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la decisione era basata sul presupposto fattuale dell’avvenuta demolizione dell’immobile, circostanza in realtà mai verificatasi, essendo il bene solo destinato a futura demolizione e ancora parzialmente utilizzato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rammentando i consolidati confini dell’errore di fatto revocatorio. Tale errore non può investire l’attività interpretativa e valutativa del giudice, né può riguardare fatti che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti. Deve trattarsi di un errore percettivo, caratterizzato da evidenza assoluta e decisività.
Nel caso di specie, la Suprema Corte osserva che, sebbene un passo della motivazione contenga il riferimento alla demolizione, dal complesso della pronuncia impugnata emerge chiaramente come la decisione non sia stata fondata sul presupposto dell’avvenuta demolizione e cessione. L’ordinanza revocanda ha invece argomentato muovendo dalla incontestata destinazione alla futura demolizione e dalla concreta dismissione dell’utilizzo esclusivo del bene.
La Corte evidenzia come la motivazione abbia preso le mosse dall’accertamento in fatto del giudice di appello, che aveva menzionato la pratica edilizia per l’installazione di una recinzione e la circostanza che solo una piccolissima parte dell’immobile continuava ad essere impiegata in via residuale. Si tratta, pertanto, di una valutazione di merito di fatti correttamente percepiti, come tale non sindacabile con il mezzo di gravame proposto.
All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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