Consegnata lana con impurità plastiche, è configurabile la vendita di aliud pro alio (Cass. civ. Sez. 2 n. 3070 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consegna di aliud pro alio, che legittima l’azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 cod. civ., sussiste non solo quando la cosa venduta appartenga a un genere del tutto diverso da quello pattuito, ma anche quando risulti funzionalmente inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e a fornire l’utilità presagita. In tema di compravendita di merce da lavorare, la fattispecie dell’aliud pro alio ricorre allorché le caratteristiche riscontrate del bene fornito incidano sull’an della natura della res, determinandone la funzionale e assoluta inidoneità alla destinazione economico-sociale sua propria, sicché le irregolarità non degradano a meri vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali. La distinzione tra vizio e aliud pro alio non può fondarsi esclusivamente sull’appartenenza della merce al genere pattuito, ma richiede una verifica concreta dell’idoneità del prodotto a essere lavorato e del risultato di tale lavorazione a essere utilizzabile e commercializzabile.
Il Fatto
Una società acquirente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla venditrice per il pagamento del prezzo di una partita di “meccanica pura lana” destinata alla produzione di tessuto. L’opponente deduceva che la merce, al momento dell’utilizzo, presentava impurità costituite da strisce di materiale plastico che ne impedivano la trasformazione, configurandosi una vendita di aliud pro alio ex artt. 1490-1492 e 1453 cod. civ., con denuncia dei vizi tempestivamente effettuata all’intermediario e al venditore.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione dichiarando risolto il contratto. Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d’appello, accoglieva invece il gravame della venditrice, ritenendo la denuncia tardiva e negando la configurabilità dell’aliud pro alio, in quanto la merce apparteneva comunque al genere “lana” ed era lavorabile. Avverso tale sentenza l’acquirente proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, con cui si censurava la pronuncia del Tribunale per avere esaminato il punto relativo al riconoscimento dei vizi da parte della venditrice, non oggetto di specifico motivo di appello. Sul punto, la Corte ha chiarito che la statuizione del giudice di pace sul riconoscimento dei vizi non costituiva una ragione autonoma e distinta del decidere, ma il completamento dell’argomentazione inerente alla fattispecie della decadenza dalla garanzia, sicché i motivi di appello sulla decorrenza del dies a quo legittimavano il giudice d’appello a esaminare integralmente la disciplina di cui all’art. 1495 cod. civ., non essendosi formato alcun giudicato interno.
Inammissibile è stato altresì ritenuto il quarto motivo concernente l’eccezione di rinuncia alla decadenza ex art. 2968 cod. civ., per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente riprodotto gli atti difensivi né indicato dove e come l’eccezione fosse stata formulata nei precedenti gradi. Parimenti inammissibile è stato dichiarato il quinto motivo, volto a censurare l’individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza, in quanto si traduceva in un’istanza di revisione delle valutazioni di merito, assistite da motivazione non apparente.
La Corte ha invece accolto il sesto motivo, ravvisando l’errore del Tribunale nell’escludere la configurabilità dell’aliud pro alio sulla sola base dell’appartenenza della merce al genere pattuito e della sua astratta lavorabilità. Il giudice d’appello aveva esteso la nozione di “lana” anche a un prodotto contenente filamenti di plastica, senza accertare se la presenza della componente plastica incidesse sulla composizione complessiva del prodotto al punto da non potersi più ritenere di essere in presenza di lana, e senza valutare che il risultato della lavorazione sarebbe stato un prodotto difettoso, in quanto la funzione della compravendita era ottenere un lavorato utilizzabile e commercializzabile.
L’accoglimento del sesto motivo ha comportato l’assorbimento del settimo motivo (eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.) e dell’ottavo motivo (liquidazione delle spese). La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato, che dovrà fare applicazione dei principi enunciati e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.