Esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del credito mediante giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 887 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nei confronti di una pubblica amministrazione, avendo portata decisoria sull’esistenza e sull’ammontare del credito e attitudine al giudicato, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112, comma 3, lett. c), e 7, comma 2, cod. proc. amm. La domanda di ottemperanza può riguardare esclusivamente il credito del ricorrente, non anche quello del procuratore dichiaratosi antistatario che non abbia proposto l’azione. Il Commissario ad acta è nominato per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, con incarico di natura sostitutiva e intrinsecamente obbligatorio.
Il Fatto
Con atto notificato il 9 settembre 2025 e depositato il 17 settembre successivo, la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Palermo a dare esecuzione all’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione VI Civile. Con quel provvedimento il Tribunale, quale terzo pignorato, aveva ordinato al Comune di pagare — in prededuzione al creditore procedente e al procuratore dichiaratosi antistatario — i crediti da retribuzioni mensili non contestati, nella misura di un quinto.
I crediti indicati nella motivazione ammontano a € 6.876,12, per il credito di cui al precetto, e a € 1.229,55, per le spese di esecuzione distratte in favore del procuratore antistatario. La ricorrente ha documentato la notifica dell’ordinanza al Comune, presso la sede, in data 18 luglio 2019. Il Comune non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso, in relazione alla natura del provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione. Richiama il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2012: l’ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nell’espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione, ha portata decisoria dell’esistenza e dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante.
Una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, quella ordinanza è assistita da attitudine al giudicato ed è quindi suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 7, comma 2, cod. proc. amm.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e il ricorso è accolto nei limiti precisati. L’amministrazione deve provvedere nel termine di sessanta giorni. L’esecuzione è limitata al credito della ricorrente, pari a € 6.876,12, e non si estende al credito del procuratore distrattario, pari a € 1.229,55, che non ha proposto l’azione in esame.
In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con ulteriore termine di sessanta giorni. Il collegio ribadisce che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; l’incarico è di natura sostitutiva, sicché le mere attività di impulso verso gli uffici dell’ente non integrano corretta esecuzione.
Il compenso del commissario è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiesta da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del medesimo d.P.R.; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, e non dal deposito della relazione. Il decreto è trasmesso alla Procura presso la Corte dei Conti. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza in € 857,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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