Requisiti di esecuzione e verifica in gara dei mezzi offerti (Cons. Stato n. 756 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti di servizi, i requisiti di esecuzione trovano la propria disciplina nella lex specialis. Se la stazione appaltante ne richiede il possesso già in fase di gara, la loro mancanza comporta l’esclusione o la mancata attribuzione del punteggio; se ne prevede la verifica ai fini dell’aggiudicazione, il riscontro va svolto prima del provvedimento di aggiudicazione, con esclusione in caso di esito negativo. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, nella fase pubblicistica è sufficiente la dichiarazione di accettare i requisiti particolari in caso di aggiudicazione: tale impegno è logicamente incompatibile col mendacio e non è sindacabile come illecito professionale grave ex art. 98, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. L’eventuale inottemperanza in fase esecutiva rileva come inadempimento contrattuale.
Il Fatto
Il gestore uscente e secondo classificato impugna davanti al TAR Piemonte l’aggiudicazione di un lotto del servizio di ripristino stradale post incidente, deducendo la non conformità dei mezzi offerti dall’aggiudicataria alle prescrizioni del capitolato e l’illegittimità di plurimi profili della legge di gara. Il Tribunale respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale.
La società appellante ripropone in appello tutti i motivi di primo grado, chiedendo la riforma della sentenza. Resistono la stazione appaltante, l’ente beneficiario e la controinteressata, che ripropone i motivi del ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, richiamando l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. V, n. 722 del 2022 e di Sez. V n. 9803 del 2022. Quando la legge di gara include le condizioni esecutive tra i criteri qualitativi, l’offerta è conforme se risulta l’impegno a rispettarle nella fase esecutiva; la stazione appaltante può tuttavia esigerne il riscontro documentale o fattuale già in sede di partecipazione.
Il punto centrale attiene all’art. 113 del d.lgs. n. 36/2023. Il primo comma si rivolge alla stazione appaltante e disciplina la legge di gara; il secondo prescrive ai concorrenti il solo obbligo dichiarativo. Ne deriva che l’inosservanza esecutiva rileva come inadempimento contrattuale e, se grave, può fondare la risoluzione ex art. 122, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. La dichiarazione di accettazione non è sindacabile quale illecito professionale, perché incompatibile col mendacio.
Nel caso concreto la legge di gara prevedeva l’impegno a impiegare i veicoli dell’art. 19 del capitolato e la verifica dei mezzi già ai fini dell’aggiudicazione, con esclusione in caso di esito negativo, in coerenza con l’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. L’art. 19 descrive i soli veicoli polifunzionali attrezzati e non vieta l’offerta di altre tipologie, sicché la presenza di veicoli operativi speciali non è ostativa. La verifica del responsabile del progetto si è conclusa positivamente ed è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile.
Quanto agli altri motivi, la Corte conferma la legittimità del giudizio di congruità dell’offerta economica, condotto secondo i criteri indicati dal concorrente, e l’irrilevanza del solo codice ATECO ai fini dell’idoneità dei centri logistici. Esclude infine l’applicabilità dei CAM allegati al d.m. 23 giugno 2022, riferiti all’igiene urbana ordinaria e non al ripristino post incidente, nonché l’illegittimità della valorizzazione dell’elemento prezzo. L’appello è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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