Divieto di detenzione armi e controlli con pregiudicato: legame non occasionale (TAR Calabria n. 1658 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione di armi costituisce ipotesi eccezionale e l’autorizzazione può essere negata o revocata sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso. L’Amministrazione può valorizzare, nella loro oggettività, fatti e situazioni personali privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Il giudizio di affidabilità ex T.U.L.P.S. è distinto, per presupposti e funzioni, dall’accertamento della responsabilità penale: ha natura prognostica e precauzionale e prescinde dagli esiti del procedimento penale. Il sindacato giurisdizionale è limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità, senza sostituzione della valutazione discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, nonché il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela. Il divieto originario si fondava sulla circostanza che, nell’abitazione originaria, un familiare stava scontando gli arresti domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Il ricorrente, trasferitosi altrove, ha chiesto la revoca deducendo l’avvenuta archiviazione del procedimento penale per furto aggravato in concorso e l’assenza di elementi ostativi alla propria affidabilità. La Prefettura ha respinto l’istanza richiamando le informazioni assunte dalle Forze di Polizia, dalle quali erano emersi controlli con un soggetto pregiudicato. Di qui il ricorso, con cui si lamentano l’erronea valutazione dell’affidamento e l’insufficienza della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’assetto normativo delle autorizzazioni di polizia e la giurisprudenza consolidata: la possibilità di detenere armi è eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità dei consociati. La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi.
L’Amministrazione può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali che non assumano rilevanza penale, anche non attinenti alla materia delle armi. Il provvedimento ha natura cautelare, priva di intento sanzionatorio o punitivo, e non richiede una motivazione particolare, se non nei limiti della sussistenza dei presupposti idonei a escludere l’irrazionalità o l’arbitrarietà.
Il giudizio di affidabilità ex T.U.L.P.S. si distingue da quello penale: il primo è prognostico e precauzionale, il secondo è improntato a tassatività e funzione repressiva. Ne deriva che l’Autorità può valutare nell’oggettività storica i fatti e prescindere dagli esiti del procedimento penale, anche quando questo si chiuda con archiviazione o altra definizione che lascia impregiudicato l’accertamento dei fatti.
Nel merito, il Collegio ritiene non irragionevole la conclusione della Prefettura: al di là dell’archiviazione per furto aggravato, sono emerse circostanze specifiche, ossia i controlli in diverse occasioni con un soggetto con precedenti di polizia per furto aggravato. Tali episodi, circostanziati e collocati in un arco temporale continuativo, dimostrano che i contatti non erano sporadici ma continuativi, indice di un legame non occasionale ma consolidato.
Quanto alla mancata comunicazione delle circostanze, il Collegio la ritiene priva di rilievo: l’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990 esclude il diritto di accesso per i documenti sottratti alla divulgazione, e l’art. 1049, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010 sottrae all’accesso le relazioni di servizio presupposte ai provvedimenti di pubblica sicurezza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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