Requisiti fisici vigili del fuoco illegittimo richiamo ai ruoli operativi (TAR Lazio n. 15703 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dei requisiti psico-fisici di accesso a una selezione concorsuale deve essere proporzionata alle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere nel ruolo per cui concorre. È pertanto illegittima la clausola del bando che sottopone i candidati al ruolo degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai requisiti previsti per i ruoli operativi, applicando l’art. 1 del d.m. 4.11.2019 n. 166 anziché l’art. 2 del medesimo decreto. Le funzioni degli operatori, quali delineate dall’art. 70 d.lgs. n. 217/2005, rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio e non presentano peculiarità che giustifichino particolari requisiti di prestanza fisica. La previsione escludente va inoltre interpretata secondo il principio di ragionevolezza, riconoscendo rilevanza al legittimo impedimento sanitario documentato che abbia impedito l’espletamento della prova.
Il Fatto
Il ricorrente, proveniente dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento del personale volontario, partecipava alla selezione per l’assunzione di 200 unità nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta dal decreto dipartimentale n. 362 del 29.10.2024. Superata la prova selettiva, veniva convocato a visita medica per il 3 giugno 2025.
Giunto sul luogo, accusava un malore con sudorazione e tachicardia ed era accompagnato al Pronto Soccorso, ove veniva accettato e dimesso nella stessa mattinata con referto. Chiedeva quindi la riconvocazione, che l’amministrazione rigettava qualificandolo rinunciatario. Riconvocato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, veniva poi escluso per inidoneità, risultando eccedente nel parametro della massa grassa (32,2%). Impugnava così sia il diniego di riconvocazione sia l’esclusione, contestando anche l’art. 8 del decreto n. 362/2024 nella parte in cui richiama l’art. 1 anziché l’art. 2 del d.m. n. 166/2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e affronta prioritariamente quello relativo all’esclusione, poiché un suo esito negativo priverebbe di utilità la pronuncia sulla mancata riconvocazione.
Il ricorso è fondato. Il Tribunale aderisce alla giurisprudenza della Sezione, richiamando le sentenze del 18 dicembre 2025 n. 22920, dell’11 febbraio 2026 n. 2630, del 16 marzo 2026 n. 4829, del 16 aprile 2026 n. 6891 e del 24 aprile 2026 n. 7473, con la quale è stata annullata anche la lex specialis nella parte in cui richiama i requisiti dei ruoli operativi.
La verifica di determinate condizioni psicofisiche trova giustificazione nelle mansioni da svolgere in caso di reclutamento. La Direttiva n. 2000/78, al considerando n. 18, consente di salvaguardare il carattere operativo dei servizi di soccorso, ma i requisiti devono essere posseduti in funzione dell’attività operativa effettiva. L’art. 4 d.lgs. n. 217/2005 delinea le mansioni esecutive dei vigili del fuoco; l’art. 70 descrive invece le funzioni degli operatori come attività basiche e di supporto, riconducibili all’ordinaria attività d’ufficio degli apparati burocratici, prive di peculiarità che giustifichino stringenti requisiti di prestanza fisica.
Rileva inoltre che l’art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023, in base al quale è stata indetta la procedura, prevede la valutazione psico-fisica ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, dedicato ai ruoli tecnico-professionali, e non dell’art. 1. La disciplina dei requisiti di partecipazione deve sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere tarata sul profilo professionale ricercato. Il carattere derogatorio della clausola del bando risulta perciò ancora più irragionevole, poiché il d.m. n. 166/2019 già contiene all’art. 2 una disciplina speciale coerente con il profilo d’impiego degli operatori.
Quanto alla mancata riconvocazione, il provvedimento postula una rinuncia che non vi è mai stata e penalizza il ricorrente per un episodio ascrivibile a causa di forza maggiore, documentato dal referto del Pronto Soccorso. Le previsioni escludenti vanno interpretate secondo il principio di ragionevolezza, come affermato dalla Sezione nelle sentenze 19 giugno 2023 n. 10368 e 14 giugno 2022 n. 7908. Entrambi i ricorsi sono pertanto accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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