Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Puglia n. 1323 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice, non disponendo del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione espressa a verbale del difensore, in assenza di residui profili di interesse, è sufficiente a fondare tale esito. La circostanza che l’atto impugnato abbia esaurito i propri effetti nel periodo temporale considerato conferma la cessazione dell’interesse.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di licenza per pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti, svolgeva da anni l’attività di giostraio su area demaniale nel c.d. “Parco Pinocchio”, in forza del rilascio annuale di autorizzazione da parte del Comune. Con istanza del 28.04.2021 chiedeva l’autorizzazione per l’installazione, per trenta giorni dall’1.08.2021 al 31.08.2021, di attrezzature consistenti in una giostrina, un tiro a segno, una giostra a seggiolini, una passeggiata (specchi) e un autoscontro.

Il Dirigente del Settore IV respingeva la richiesta con nota prot. n. 22530 del 06.05.2021. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, con ricorso notificato il 29.06.2021 e depositato il 3.07.2021. Il Comune non si costituiva in giudizio. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 424/2021.

La Motivazione della Corte

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2024 il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha quindi esaminato la questione della sorte del giudizio a fronte di tale dichiarazione.

Il Tribunale richiama il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione. Tale disponibilità comprende la facoltà di dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione.

Da ciò deriva un limite ai poteri del giudice: questi non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La rinuncia alla decisione, espressa dalla parte, vincola quindi il giudice all’accertamento della cessazione dell’interesse.

Il Collegio osserva inoltre che la determinazione dirigenziale impugnata aveva ormai esaurito i suoi effetti, essendo decorso il periodo temporale dall’1.08.2021 al 31.08.2021 oggetto dell’istanza di concessione. La parte non ha rilevato la sussistenza di residui profili di interesse alla decisione.

In definitiva, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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