Decadenza dalla graduatoria per mancata conferma: l’onere probatorio grava sull’Amministrazione (TAR Lazio n. 13997 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi telematizzati, la prova dell’omessa manifestazione di interesse da parte del candidato non può essere desunta dalla sola mancata registrazione dell’evento nei database dell’Amministrazione, quando quest’ultima non sia in grado di ricostruire le operazioni effettivamente eseguite durante le sessioni di accesso documentalmente accertate. L’onere probatorio circa l’omissione addebitata grava sull’Amministrazione, la quale deve dimostrare che l’utente non ha compiuto le operazioni necessarie, non limitandosi a rilevare l’assenza di traccia informatica. In un sistema che non rilascia ricevute o attestazioni all’utente, l’incertezza oggettiva sugli accessi effettuati non può essere posta a carico del candidato, tanto più quando il provvedimento incida su diritti di rango costituzionale come il diritto allo studio.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, aveva superato la prova IMAT collocandosi in posizione utile nella graduatoria nazionale. Dopo aver regolarmente confermato l’interesse nelle precedenti finestre, il candidato veniva dichiarato decaduto per asserita mancata conferma nel periodo 3-7 novembre 2025, nonostante avesse effettuato plurimi accessi alla piattaforma Universitaly nei giorni utili, visualizzando ogni volta il messaggio di avvenuta conferma.
Il Ministero rigettava l’istanza di riammissione, sostenendo che l’ultima registrazione risaliva al 27 ottobre 2025 e che nel periodo rilevante risultavano solo attività di login/logout. Il ricorrente proponeva quindi ricorso, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere e chiedendo l’accesso ai log di sistema.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, individuando un unico profilo dirimente di natura probatoria. Dall’istruttoria – disposta con ordinanza e volta al deposito dei log di sistema – emergeva che gli accessi del ricorrente nei giorni 3, 5 e 7 novembre erano documentalmente accertati, ma la documentazione prodotta non consentiva di individuare le operazioni concretamente eseguite nel corso delle sessioni. Il CINECA fondava la propria conclusione esclusivamente sull’assenza di registrazione dell’evento nei database centrali.
Il Tribunale ha ritenuto che la mera mancata registrazione non costituisca prova univoca dell’omissione, poiché la documentazione versata in atti non escludeva che l’operazione di conferma fosse stata eseguita e non salvata per cause tecniche non imputabili né percepibili dall’utente. Ha inoltre valorizzato il comportamento complessivo del ricorrente – regolare nelle precedenti finestre, con accessi ripetuti nel periodo e posizione utile in graduatoria – quale elemento di coerenza con la volontà di permanere.
La sentenza richiama il principio per cui le procedure informatiche devono restare in posizione servente rispetto al procedimento amministrativo, richiamando precedenti del TAR Lazio in materia. Rilevante è inoltre la circostanza che il sistema Universitaly non rilasci alcuna ricevuta all’utente, il cui unico riscontro è un messaggio a video privo di valore documentale: in tale contesto, l’incertezza oggettiva sull’esito delle operazioni – derivante dalla disponibilità esclusiva delle evidenze in capo all’Amministrazione – non può tradursi in un danno per l’interessato, non potendo fondare un provvedimento decadenziale incidente sul diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.).
Il Collegio ha precisato che la decisione non si fonda sulla dedotta inottemperanza all’ordinanza istruttoria, ma sul contenuto della documentazione concretamente prodotta, che non consente di ricostruire le attività svolte durante gli accessi. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della decadenza e declaratoria del diritto alla riammissione con il punteggio conseguito.
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Nota della Redazione
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