Requisiti di laurea nel concorso ANAC e discrezionalità dell’amministrazione (Cons. Stato n. 3051 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dei titoli di studio richiesti per l’accesso a una procedura concorsuale rientra nella discrezionalità dell’amministrazione che la indice, la quale deve esercitarla tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire. Il sindacato giurisdizionale resta ammesso, ma nei soli limiti dell’illogicità, arbitrarietà, sproporzione e contraddittorietà, nonché della manifesta irragionevolezza dei requisiti, che non devono restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti. La predeterminazione dei profili professionali necessari all’amministrazione ricade nell’area della macro-organizzazione degli uffici. In base al regolamento interno dell’Autorità, la predisposizione del bando di reclutamento dirigenziale rientra nella competenza generale del Segretario Generale, che adotta gli atti di gestione necessari ad attuare le decisioni del Consiglio. Non è configurabile alcun affidamento sulla bozza di bando non ancora pubblicata.
Il Fatto
Dieci dipendenti dell’ANAC, inquadrati nella carriera direttiva con la qualifica di funzionario e potenziali candidati alla qualifica superiore, impugnavano davanti al TAR Lazio il bando di concorso pubblico per l’assunzione di quattro dirigenti nel profilo giuridico-amministrativo, insieme alle delibere consiliari che ne avevano approvato la riorganizzazione e l’indizione. I ricorrenti non possedevano il requisito di ammissione consistente nel diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e lamentavano la lesione dell’interesse a partecipare alla selezione, domandando anche il risarcimento in forma specifica.
Il TAR respingeva il ricorso. I dipendenti appellavano, riproponendo le censure di incompetenza del Segretario Generale, di sviamento di potere, di violazione dei principi di trasparenza e imparzialità e di difetto di motivazione sulla restrizione dei titoli di accesso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio condivide l’interpretazione del giudice di prime cure circa la competenza del Segretario Generale. L’art. 16 del regolamento ANAC gli attribuisce il coordinamento delle strutture e l’adozione, su indirizzo del Presidente e del Consiglio, degli atti di amministrazione e gestione necessari ad attuare le decisioni consiliari; gli artt. 24 e 25 confermano il suo ruolo nel conferimento degli incarichi dirigenziali e nelle funzioni delegate ai dirigenti. Rientra dunque nella sua sfera il potere di predisporre gli atti propedeutici al reclutamento della dirigenza, mentre il verbale dell’adunanza dimostra che l’orientamento dell’Ufficio Risorse Umane fu effettivamente acquisito, concretando la collaborazione richiesta dal quadro regolamentare.
Quanto allo sviamento di potere, la Corte ribadisce il principio secondo cui esso consiste nell’effettiva e comprovata divergenza tra l’atto e la sua funzione tipica, ossia nell’esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dalla norma attributiva (richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4030 del 2025). Gli appellanti non hanno fornito prova adeguata di tale deviazione: la documentazione illustra le ragioni della scelta di bandire un concorso per il profilo specifico di dirigente giuridico-amministrativo, coerenti con il nuovo assetto del d.lgs. n. 36/2023 e con l’esigenza di ridurre il rischio di contenzioso. La Corte richiama la propria Sez. V n. 3543 del 2017, che già aveva ritenuto irragionevole ammettere a un posto con profilo giuridico chi non possedesse formazione giuridica.
Sul terzo motivo, relativo al deficit motivazionale, il Collegio conferma che la scelta dei profili professionali occorrenti ricade nella macro-organizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, e rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione. Il sindacato resta circoscritto ai profili dell’illogicità e dell’irragionevolezza, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 6972 del 2019, che ha escluso l’irragionevolezza di un requisito limitato alla laurea in giurisprudenza per dirigenti chiamati a trattare complesse materie giuridico-amministrative. Nel caso concreto sussiste un’effettiva affinità tra le competenze richieste e la categoria professionale ricercata.
Infine, la Corte esclude la formazione di un affidamento tutelabile: la bozza di bando approvata dal Consiglio era atto interno e non ancora pubblicato, mentre solo l’atto pubblicato è idoneo a ingenerare l’affidamento del privato. L’amministrazione conserva il potere di modificare il bando fino alla pubblicazione. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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