Revoca dell’aggiudicazione per rifiuto ingiustificato di stipula e clausole indicative del CSA (Cons. Stato n. 3050 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto dell’aggiudicatario di addivenire alla stipula del contratto è ingiustificato quando si fonda sul preteso scostamento tra le lavorazioni da eseguire e i prospetti riepilogativi del capitolato speciale, ove questi ultimi qualifichino espressamente i valori ivi indicati come meramente indicativi e non attributivi di alcun diritto in capo all’appaltatore in termini di importi e numerosità degli interventi. La stazione appaltante può pertanto disporre la revoca dell’aggiudicazione per inadempimento della controparte. Il provvedimento di revoca che recepisce per relationem la proposta di deliberazione richiamata e comunicata all’operatore economico è adeguatamente motivato, specie quando tra le parti sia intercorsa un’ampia interlocuzione procedimentale. La qualificazione della memoria difensiva della stazione appaltante in termini di mera difesa non integra violazione del contraddittorio ove essa non introduca nuovi motivi.
Il Fatto
La società appellante, mandataria di un raggruppamento temporaneo, partecipava alla procedura indetta dalla stazione appaltante per un accordo quadro di lavori di ripristino stradale, risultando aggiudicataria provvisoria e poi definitiva per il lotto relativo alla provincia di Grosseto, con un ribasso del 15,28%.
Dopo l’aggiudicazione, in occasione di incontri con la committente, l’aggiudicataria assumeva che le lavorazioni prospettate sarebbero state diverse, per tipologia e dimensione, da quelle risultanti dai documenti di gara. Comunicava quindi la rinuncia all’affidamento e il rifiuto della stipula per ragioni non imputabili al raggruppamento, non si presentava alle convocazioni per la consegna anticipata dei lavori e ne contestava il contenuto. La stazione appaltante disponeva la revoca dell’aggiudicazione e l’affidamento a un’altra impresa. Il TAR Toscana respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; l’appellante insisteva per l’annullamento e il risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi al difetto di motivazione dell’atto di revoca e alla qualificazione della memoria della committente come mera difesa. Le censure sono infondate. Le ragioni della revoca si ricavano dalla proposta di deliberazione richiamata e approvata all’unanimità, con richiamo implicito delle ragioni poste a fondamento dell’atto; esse sono state comunicate all’operatore economico. La nota con cui l’amministrazione ha riscontrato la diffida dell’aggiudicataria, allegando la proposta approvata, conferma l’integrale conoscenza della motivazione.
Il Collegio ritiene che, tenuto conto dell’ampia interlocuzione procedimentale, nessuna motivazione ulteriore occorresse rispetto alla presa d’atto dell’indisponibilità dell’appellante alla sottoscrizione. Le contestazioni sul punto sono smentite dalla produzione documentale.
Nel merito, i motivi dal terzo al settimo investono l’asserita difformità tra il contenuto del contratto e gli atti di gara. La Corte li respinge richiamando le clausole del capitolato speciale d’appalto: l’art. 11 CSA individua le tipologie di lavorazione, tra cui la riparazione localizzata di buche; l’art. 14 CSA riporta il prospetto con il luogo di esecuzione e la incidenza percentuale degli interventi di ripristino a toppa. La stessa disposizione precisa che le percentuali sono del tutto indicative e possono modificarsi per effetto di variazioni nelle quantità, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o prezzi diversi. L’art. 10 CSA chiarisce che, trattandosi di interventi non predeterminabili nel numero e nella localizzazione, le attività sono richieste mediante singoli ordinativi di lavoro.
Su questa base è corretto l’assunto del primo giudice: le grandezze dei prospetti sono indicative e nessun diritto è riconosciuto all’appellante al raggiungimento degli importi ivi indicati. Le contrarie argomentazioni riposano su presupposti fattuali smentiti dal tenore delle clausole. Irrilevante è la circostanza che l’offerta sia stata formulata ipotizzando un utile netto del 12,32%, trattandosi di previsione soggettiva non fondata sulla legge di gara.
Il rifiuto della stipula, lungi dal motivarsi in ragione di una sedicente modifica delle condizioni negoziali, è dunque del tutto ingiustificato e legittima la revoca per inadempimento della controparte. L’ottavo motivo, sullo scorrimento in graduatoria, è inammissibile per difetto di interesse e comunque improcedibile, avendo l’impresa collocata in graduatoria rinunciato all’aggiudicazione. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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