Ordine di demolizione e silenzio-diniego sulla sanatoria edilizia (TAR Sicilia n. 3150 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione per abusi edilizi può essere adottato anche quando penda un’istanza di sanatoria sulla quale si sia già formato il silenzio-diniego, che produce gli effetti tipici di un provvedimento espresso di rigetto. La ristrutturazione edilizia presuppone il rispetto delle caratteristiche fondamentali dell’immobile e l’immutazione della destinazione d’uso; laddove l’intervento trasformi l’edificio e ne muti la destinazione in abitativa, le opere costituiscono nuova costruzione e integrano difformità dall’assentito. In presenza di attività vincolata di repressione, l’Amministrazione non è tenuta a un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente il richiamo all’accertamento dell’abuso. L’ordinanza di demolizione non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, salvo il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria è valutata solo in fase esecutiva.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un immobile nel Comune di Messina, acquistato nel 1977 e da sempre adibito a civile abitazione. Negli anni novanta ha presentato un progetto di ristrutturazione, qualificato dal progettista come “demolizione e ricostruzione” e assentito dall’ente quale intervento su fabbricato destinato a magazzino e deposito. Rilevate difformità rispetto al progetto, la proprietaria ha presentato nel 1999 un’istanza di variante in sanatoria.
A seguito di un sopralluogo della polizia municipale del 12 giugno 2020, il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, contestando il mutamento di destinazione dei piani e una serie di difformità. La ricorrente ha impugnato la determinazione deducendo l’errata qualificazione dell’intervento, la carenza istruttoria, la mancata pronuncia sulla sanatoria, il difetto di motivazione sulla comunicazione di avvio e l’illegittimità dell’ordine in luogo della fiscalizzazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto sotto duplice profilo. Quanto alla variante del 1999, su di essa si è formato il silenzio-diniego: richiamando Consiglio di Stato sez. VI n. 2704 del 15.03.2023, il Collegio qualifica il silenzio dell’Amministrazione come ipotesi di silenzio significativo, con effetti di provvedimento espresso di rigetto. L’adozione dell’ordinanza demolitoria dopo la presentazione dell’istanza rientra dunque nei poteri del Comune.
Nel merito, è smentito per tabulas che le opere abbiano lasciato immutati volumi e sagoma. Dal provvedimento emerge una diversa distribuzione interna e la realizzazione di un balcone, oltre al mutamento della destinazione d’uso dei piani terra e primo, adibiti di fatto ad abitazione in luogo del parcheggio e del deposito previsti, con opere serventi nel sottotetto. Il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. VI n. 423 del 13.01.2021: la ristrutturazione edilizia sussiste solo quando l’immobile esistente venga modificato nel rispetto delle caratteristiche fondamentali, mentre la trasformazione totale con aumento volumetrico e diverso disegno sagomale integra nuova costruzione. Il mutamento di destinazione, osserva il giudice, non è ascrivibile a manutenzione ordinaria o straordinaria, che presuppongono l’assenza di modificazioni delle destinazioni d’uso (Cons. Stato sez. VII n. 11390/2023).
La censura sulla carenza istruttoria è infondata: nell’attività vincolata di repressione non sussiste un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente il richiamo al riscontro dell’abuso (Cons. Stato sez. II n. 1299 dell’08.02.2024). Anche la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 è destituita di fondamento: l’ordinanza di demolizione, misura vincolata, è emessa senza necessità di particolari ragioni di interesse pubblico e la mancata comunicazione di avvio non ne comporta l’annullamento, ex art. 21-octies, comma 2 (Cons. Stato sez. VI n. 8613 del 07.10.2022).
Sulla richiesta di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, il Collegio osserva che la valutazione spetta all’Amministrazione nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine. Il potere di fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio; sul privato incombe la dimostrazione rigorosa dell’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme (TAR Lazio sez. II n. 7353 del 02.05.2023).
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione, e con ordine di oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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