Requisiti minimi nella gara d’appalto e omissione di accessori: niente esclusione (C.G.A.R.S. n. 655 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il rispetto dei requisiti minimi della prestazione richiesti dalla lex specialis costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta, e la difformità rispetto a tali requisiti integra un aliud pro alio che impone l’esclusione anche in assenza di espressa comminatoria. Non può invece essere sanzionata con l’esclusione la mera omissione dell’elenco dei materiali accessori richiesto a pena non espressa, quando la legge di gara impone comunque la fornitura integrale di tutto il materiale necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature e ne prevede il conferimento in sconto merce. La mancata elencazione resta un’irregolarità non inficiante, priva di incidenza sulla graduazione delle offerte e sul principio di par condicio.
Il Fatto
Una stazione appaltante aggiudicava a una società, con criterio del prezzo più basso, una procedura aperta per l’affidamento quinquennale della fornitura e installazione in service di emogasanalizzatori destinati ai propri presidi ospedalieri. La fornitrice uscente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto macchinari non conformi a una caratteristica minima del capitolato tecnico e per aver omesso di elencare nell’offerta gli “adattatori” necessari al campionamento da fiala.
Il Tribunale respingeva il ricorso e la ricorrente proponeva appello, deducendo un unico articolato motivo incentrato sulla violazione dei paragrafi 3.1 e 3.2 del capitolato, del disciplinare di gara, degli artt. 1, 2, 3, 70, comma 4, lett. a) e 107, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, e dei principi di auto-vincolo, completezza dell’offerta, par condicio e autoresponsabilità del concorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo ordine di censure, respingendolo. La capacità dei macchinari offerti di eseguire analisi anche su campioni da fiala era già stata accertata dal primo giudice e non è stata impugnata dall’appellante, con la conseguenza che quel capo è passato in giudicato. Non può quindi più sostenersi la violazione del paragrafo 3.1 del capitolato. Quanto all’esiguità del valore economico degli adattatori, la Corte rileva che la contestazione è formulata in modo assolutamente generico, priva di alcun principio di prova, mentre è la stessa appellante ad aver descritto gli accessori come strumenti “di plastica di comune uso in emogasanalisi”.
Il nucleo argomentativo concerne la mancata elencazione degli adattatori nell’offerta tecnica. La Corte ricorda che, per condivisa giurisprudenza, i requisiti minimi definiti dalla lex specialis costituiscono legittima condizione di partecipazione e la loro difformità integra un aliud pro alio che comporta l’esclusione anche senza apposita comminatoria (richiamati C.G.A.R.S. n. 249 del 1° aprile 2025 e Cons. Stato n. 423 del 12 gennaio 2023, tra gli altri). Tali principi, però, non legittimano un’estensione del potere espulsivo ad adempimenti non connotati dalla stessa essenzialità.
Una cosa è il rispetto dei requisiti minimi, accertato in sede procedimentale e giudiziale; altra cosa è sanzionare con l’esclusione la mancata elencazione di materiali accessori. Il paragrafo 3.2 del capitolato, osserva la Corte, si limita a prescrivere l’allegazione dell’elenco senza far trapelare l’indispensabilità dell’allegato né l’intento di sanzionarne l’omissione. Le altre previsioni, che ribadiscono l’obbligo di fornire tutto il materiale necessario al regolare funzionamento delle apparecchiature, consentono invece di ricondurre la carenza all’area delle irregolarità non inficianti. La fonte dell’obbligo del privato risiede nella struttura stessa della legge di gara, a prescindere dall’elencazione.
La conclusione trova conferma nell’obbligo di fornire i consumabili in sconto merce: l’entità dell’offerta aggiudicataria non poteva risentire dell’inclusione o meno degli adattatori nell’elenco, né la loro ricomprensione ha condizionato la graduazione delle offerte. Quanto all’interpretazione sistematica invocata dall’appellante, il criterio cardine è quello letterale, e solo un’aporia tra clausole legittima il ricorso al criterio sistematico (Cons. Stato n. 7579 del 13 settembre 2024): condizione che qui non ricorre, potendosi attribuire all’elencazione al più un effetto chiarificatorio.
La Corte respinge infine la censura sul principio del risultato, rilevando che il TAR non lo ha neppure menzionato. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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