Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento amministrativo (TAR Sicilia n. 1487 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il ricorrente deve provare soltanto il fatto costitutivo del proprio diritto, individuato nel titolo esecutivo passato in giudicato e nell’inerzia dell’amministrazione. Grava invece sull’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di eseguire il giudicato. In mancanza di una valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza entro il termine assegnato, anche per spese e diritti successivi al titolo. Il commissario ad acta nominato nell’ipotesi di inutile decorso del termine, se dirigente dello stesso ministero resistente, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2712/2023 aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, per un valore complessivo di euro 3.000,00 oltre accessori.
La sentenza, notificata il 18 dicembre 2023, era passata in giudicato. L’amministrazione scolastica non aveva però adottato alcun atto di concreta esecuzione. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, sotto il profilo della notificazione del titolo esecutivo, del passaggio in giudicato della sentenza e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Questi presupposti risultavano tutti soddisfatti.
Il nucleo argomentativo attiene alla distribuzione dell’onere probatorio. Il TAR richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm..
Incombeva quindi sull’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che ne escludessero l’obbligo. L’amministrazione, costituitasi con atto formale, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne discende l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
L’obbligo di esecuzione si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso ministero: il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e la relativa applicazione analogica alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a plurime decisioni conformi di giudici amministrativi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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