Requisiti minimi tecnici a pena di esclusione e prova dell’equivalenza funzionale (TAR Campania n. 4114 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti tecnici qualificati dalla lex specialis come caratteristiche minime, la cui carenza comporta la non ammissione, operano a pena di esclusione e individuano l’essenza della prestazione richiesta. Il principio di equivalenza è astrattamente estensibile anche ai requisiti minimi obbligatori, ma solo ove la stessa disciplina di gara riveli la finalità funzionale perseguita e sempre che l’operatore ne dia prova. La stazione appaltante non può limitarsi ad affermare l’equivalenza prestazionale in via assertiva, in difetto della certificazione richiesta e di qualsiasi verifica sperimentale sulla idoneità del prodotto. L’aggiudicazione di un prodotto che non garantisce il minimo prestabilito integra un aliud pro alio e determina l’annullamento dell’aggiudicazione, con declaratoria di inefficacia del contratto e subentro ove ne ricorrano i presupposti.
Il Fatto
Una società, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione del lotto 6 di una procedura aperta indetta da una azienda sanitaria per la fornitura di dispositivi medici destinati alla sterilizzazione, unitamente ai verbali della Commissione, al verbale del RUP sulla verifica di anomalia e alla comunicazione di aggiudicazione ad altro operatore economico. La ricorrente contesta che il prodotto offerto dall’aggiudicataria sia difforme dall’Allegato A5 del disciplinare, essendo monouso e privo della conformità alla UNI EN 867-5, con conseguente incapacità di verificare i carichi cavi oltre a quelli porosi.
La stazione appaltante si costituisce e deduce l’avvenuta stipula del contratto. La ricorrente estende l’impugnazione, con due successivi motivi aggiunti, alla relazione della Commissione depositata in giudizio e agli atti ostensi in esecuzione di una precedente sentenza della stessa Sezione, formulando domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 1 del Capitolato, secondo cui i prodotti devono rispondere alle caratteristiche minime indicate nell’Allegato A5 pena la non ammissione alla gara, e rileva che il lotto richiedeva un dispositivo di alloggiamento per indicatore biologico utilizzabile per un numero illimitato di cicli, idoneo ai carichi cavi e porosi e certificato ai sensi delle norme tecniche richiamate. La disciplina di gara elevava dunque tali caratteristiche a requisiti minimi obbligatori.
La difesa dell’amministrazione si fondava sulla ritenuta equivalenza funzionale del pacco monouso offerto dall’aggiudicataria. Il Tribunale distingue tra specifiche tecniche, rispetto alle quali l’equivalenza è sempre applicabile, e requisiti minimi obbligatori, che perimetrano a monte i bisogni dell’amministrazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. III n. 5455 del 2024; Cons. Stato sez. III n. 8189 del 2023), riconosce che l’equivalenza può estendersi anche ai requisiti minimi, ma su un piano funzionale e in coerenza con il principio del risultato dell’art. 1 del d.lgs. 36/2023.
Nel caso concreto manca però ogni dimostrazione. La scheda tecnica e la relazione di accompagnamento, considerati anche i materiali utilizzati, non offrono alcuna evidenza che il prodotto offerto sia idoneo al test sui carichi cavi e porosi secondo la UNI EN 867-5, né che il materiale non sia poroso o permeabile al vapore secondo i paragrafi 4.5.3 e 4.5.4 della norma. La relazione della Commissione è carente di istruttoria proprio sul punto dell’analogia funzionale del monouso rispetto al dispositivo poliuso richiesto.
Il Collegio ribadisce che i requisiti della lex specialis costituiscono condizione di partecipazione e che l’aggiudicazione a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito integra un aliud pro alio, con esclusione dovuta anche in assenza di apposita comminatoria. Accoglie quindi ricorso e motivi aggiunti, annulla l’aggiudicazione e gli atti presupposti, compresa l’ammissione.
In accoglimento della domanda, applicati i parametri dell’art. 122 c.p.a., dichiara l’inefficacia del contratto e il subentro della ricorrente, ferme le verifiche della stazione appaltante e il vincolo conformativo discendente dalla sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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