Nullità del canone per difetto di causa nel contratto eolico (Cons. Stato n. 6161 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti atipici stipulati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 11 l. n. 241 del 1990 la clausola che impone all’operatore un canone annuo parametrato ai ricavi d’impresa, senza corrispettivo e senza adeguata giustificazione, è nulla per difetto di causa concreta ex art. 1325, n. 2, cod. civ. e per difetto di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ.. L’obbligo dell’ente di non porre in essere condotte di intralcio all’attività dell’impianto è mera ricognizione del principio di buona fede e non costituisce controprestazione idonea a sorreggere lo spostamento patrimoniale. Le misure di compensazione sono ammissibili, anche prima del 2010, solo se adeguatamente giustificate e coerenti con gli obiettivi di politica energetica nazionale; il canone annuo privo di tale giustificazione è nullo. La nullità parziale non è esclusa dalla libera negoziazione della clausola, né dalla norma confermativa di cui all’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018, che presuppone accordi validi ed efficaci.
Il Fatto
La società appellante è titolare di un impianto eolico assentito dalla Regione nel 2008. Contestualmente all’avvio dell’iter autorizzativo, la società e il Comune stipulavano una convenzione con cui l’operatore si obbligava a versare un canone annuo pari al 7,5% degli introiti fatturati per la produzione di energia elettrica. La società ha corrisposto gli importi per gli anni 2009 e 2010.
La società ha quindi chiesto al giudice amministrativo la declaratoria di nullità della clausola per mancanza di causa, impossibilità dell’oggetto e contrarietà a norme imperative. Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso, ritenendo che prima delle Linee guida del 2010 non vi fosse alcun divieto esplicito per i Comuni di pattuire misure compensative patrimoniali. Propone appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la convenzione come accordo ex art. 11 l. n. 241 del 1990, al quale si applicano, in quanto compatibili, i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti. Ne deriva l’operatività del principio di necessaria causalità e del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ. per i contratti non espressamente previsti dalla legge.
Richiamando le Sezioni Unite n. 5657 del 2023 e le Sezioni Unite n. 22437 del 2018, la Corte ribadisce che la meritevolezza non si esaurisce nella liceità e investe il risultato perseguito dal patto, mentre la causa concreta impone di verificare l’idoneità del regolamento rispetto agli interessi in concreto avuti di mira. Non si tratta di sindacare l’equilibrio economico delle prestazioni, ma di accertare, con la lente della buona fede, se sussista un arbitrario squilibrio giuridico.
Nel caso concreto il canone è calcolato sul totale degli introiti, senza soglia massima, e può raggiungere importi rilevanti. L’unico obbligo assunto dal Comune è quello di non compiere attività di intralcio all’esecuzione dei lavori. Tale obbligazione è meramente ricognitiva del principio di buona fede e riguarda condotte che l’ente non potrebbe comunque tenere, in ragione del potere di vigilanza sul territorio ex artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380 del 2001. La clausola è pertanto nulla per assenza di causa concreta e per difetto di meritevolezza.
Il medesimo esito si raggiunge muovendo dalla categoria delle misure di compensazione, che possono consistere anche in una risorsa patrimoniale, purché sorrette da adeguata giustificazione. Nella specie la convenzione si limita a prevedere il canone «a fronte di tale insediamento», senza ulteriori specificazioni, e pertanto le misure pattuite sono nulle per come in concreto strutturate.
La Corte esclude il contrasto con l’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018, che presuppone accordi efficaci e non sana i contratti nulli ab origine, e chiarisce che l’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 non incide sulla declaratoria a monte. La nullità parziale non è preclusa dalla libera negoziazione. Accolto il primo motivo, restano assorbiti il terzo e il quarto; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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