Silenzio sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia e improcedibilità sopravvenuta (TAR Sicilia n. 781 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento esplicito, anche negativo, sull’istanza di aggiornamento dell’informazione antimafia fa cessare lo stato di inerzia che integra una condizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto l’obbligo di provvedere sull’istanza documentata dell’interessato, al venir meno delle circostanze rilevanti per l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Il termine di conclusione del procedimento di aggiornamento è quello del procedimento base fissato dall’art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, pari a trenta giorni, estensibile di ulteriori quarantacinque in caso di verifiche di particolare complessità.

Il Fatto

Il Prefetto di Siracusa adottava l’11 febbraio 2021 un’informazione antimafia interdittiva nei confronti della ditta della ricorrente. Il ricorso avverso quel provvedimento era dichiarato irricevibile con sentenza di questo TAR, confermata in appello.

Con istanza del 30 ottobre 2024 l’interessata chiedeva il riesame del provvedimento, allegando la sentenza del Tribunale di Siracusa recante la sua assoluzione nel procedimento penale. Non ottenuto riscontro nel termine di trenta giorni, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., notificato il 17 dicembre 2024, per l’accertamento del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso. L’amministrazione eccepiva l’avvenuto rilascio di un nuovo provvedimento interdittivo del 9 gennaio 2025, deducendo l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente il silenzio dell’U.T.G. sull’istanza di aggiornamento. La censurata inerzia risulta superata dal provvedimento interdittivo del 9 gennaio 2025, depositato in atti. Richiamando la giurisprudenza consolidata, il TAR osserva che l’adozione di un provvedimento esplicito, anche di carattere negativo, nel corso del giudizio fa cessare lo stato di inerzia che costituisce una delle condizioni dell’azione avverso il silenzio-inadempimento.

Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto. Sul punto il Collegio richiama, tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, n. 3235 del 2018 e TAR Lazio, sez. III, n. 15043 del 2023.

Ai fini della regolazione delle spese, il TAR esamina l’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, che obbliga il Prefetto ad aggiornare l’esito dell’informazione su richiesta documentata dell’interessato. La norma bilancia l’interesse pubblico a non contrattare con soggetti sospettati di collusione mafiosa e l’interesse privato al libero esercizio dell’attività economica. Il termine di conclusione del procedimento di aggiornamento, non espressamente indicato, è ricavato in via analogica dall’art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011: trenta giorni, estensibili di ulteriori quarantacinque in caso di verifiche di particolare complessità, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 2260 del 2023.

Nel caso concreto, la rinnovata istruttoria ha imposto l’esame di numerosi elementi per valutare l’incidenza della sentenza di assoluzione sul quadro indiziario della precedente interdittiva. Il Collegio ravvisa quindi la complessità dell’istruttoria e l’applicazione del maggior termine, ancora pendente alla data di notifica del ricorso. Su queste basi le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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